Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21629 del 18/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21629 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI
nei confronti di:
DEGENNARO DANIELE GIULIO N. IL 17/02/1961
avverso l’ordinanza n. 121/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI del 12/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/septfte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/02/2016

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il P.M. territoriale ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale
il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello cautelare presentato dallo
stesso PM contro l’ordinanza con la quale il GIP dello stesso Tribunale aveva
rigettato la richiesta di sequestro preventivo presentata nei confronti di
DANIELE GIULIO DE GENNARO, in atti generalizzato, indagato come in atti,
deducendo violazione dell’art. 640 c.p., quanto al

fumus commissi delicti

(previa ricostruzione della vicenda in esame, ribadendo il rilievo anche

Con requisitoria scritta del 28.12.2015, il PG ha concluso come indicato in
epìgrafe.
In data 12.2.2016 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse
dell’indagato.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Deve premettersi che la memoria difensiva è tardiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 51207 del 17.12.2005,
CED Cass. n. 265112 s y hanno ritenuto che il procedimento in camera di
consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325
cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito “non
partecipato” previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all’art.
127 cod. proc. pen.
In virtù di ciò, deve ritenersi tardivo il deposito della predetta memoria,
operato in violazione del termine di gg. 15 prima della data di udienza, indicato
dall’art. 611 c.p.p.

Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari
reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può
essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.)
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali
possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e

penalistico, e non meramente civilistico, dei fatti accertati).


autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un.,
sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED
Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25
giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame
delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma
dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica
della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero
vizio logico della stessa).

ragioni per le quali escludeva la configurabilità della ipotizzata truffa
contrattuale (f. 3 s.): pertanto, esclusa la configurata, ma in realtà
insussistente, violazione di legge dedotta, residua la non configurabilità dei meri
vizi della motivazione diversi dalla carenza assoluta o dalla mera apparenza di
essa, in realtà costituenti in concreto oggetto di doglianza.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, udienza camerale 18 febbraio 2016

Il Com enente estensore

Il Presidente

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dettagliatamente indicato le

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