Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21627 del 18/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21627 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDOUR MOULOUD N. IL 27/04/1987
avverso l’ordinanza n. 580/2015 TRIB. LIBERTA di TORINO del 29/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI,

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Data Udienza: 18/02/2016

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
MOULOUD MEDOUR, in atti generalizzato, ricorre contro l’ordinanza indicata
in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Torino ha confermato
l’ordinanza coercitiva emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 2.4.2015,
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per un furto
aggravato ed una rapina aggravata (rispettivamente, capi 2.6.), deducendo
plurime violazioni della legge processuale e violazione dell’art. 27 Cost., con
manifesta illogicità della motivazione, quanto alla scelta della misura, non

considerazione dei quali le ritenute esigenze cautelari non potrebbero essere
soddisfatte attraverso l’applicazione di misure diverse e meno afflittive (ad es.,
gli arresti domiciliari con adozione di S.E.C.).
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come
riportato in epigrafe, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in
atti.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dettagliatamente indicato le
ragioni per le quali risultava necessaria l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere (f. 24), incensurabilmente valorizzando la gravità dei
fatti (compiutamente descritti, e ritenuti indicativi di articolata predisposizione
di uomini e mezzi), il ruolo di spicco assunto dal ricorrente, l’esistenza di tre
precedenti per reati contro il patrimonio, e la pendenza di ulteriori procedimenti
sempre aventi ad oggetto gravi reati e vicende analoghe: il pericolo di recidiva
che se ne è correttamente desunto risulta tanto intenso da non poter essere
neutralizzato con l’applicazione di misure che lascino libertà di comunicazione
con i complici ancora ignoti, con il quale il ricorrente potrebbe continuare a
collaborare (come fin qui fatto).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. c.p.p.

essendo a dire del ricorrente indicati i motivi specifici attuali e concreti in

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, udienza camerale 18 febbraio 2016

Il Presidente

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