Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21626 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21626 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIRAS STEFANO nato il 31/08/1983 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché il motivo, oltre ad essere
genericamente formulato, è diverso da quelli consentiti, riproponendo – pur a fronte
di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in dimostrata rivalutazione
autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa o alternativa rivalutazione dei
presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito,
quello, cioè, inerente al riconoscimento delle condizioni di operatività, o meno, della
contestata recidiva qualificata, che nel caso di specie, di contro, è stato
congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base di puntuali – e dal
ricorrente neanche prese in esame – argomentazioni relative ai numerosi, recenti
ed anche specifici precedenti penali a carico, oltre che alla non occasionalità della
tipologia di condotte prese in esame ed alla conseguente maggiore pericolosità
concretamente manifestata con la sua reiterazione, rendendosi, come tale, del
tutto immune dai vizi logico-giuridici propriamente deducibili in questa Sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso I’l febbraio 2018
Il Consigliere estensore
Gaetano
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/
De A

Il Presidente
truzzellis
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I •

1. Stefano Piras ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 30 maggio 2017 con la quale la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod.
pen
Nel ricorso si deducono vizi della motivazione in punto di erroneo
riconoscimento della operatività della recidiva in forza dell’immotivato giudizio di
maggiore pericolosità al riguardo espresso dalla Corte d’appello.

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