Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21625 del 15/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21625 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JEBARI HACHEM nato il 15/01/1992
avverso la sentenza del 12/05/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 15/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/05/2017, il Tribunale di Imperia, su richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la diminuente per il rito,
applicava nei confronti di Jebari Hachem la pena di mesi dieci di reclusione per il
reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98, perché, pur essendo
destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva fatto rientro sul territorio
italiano.
la violazione di cui all’art, 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione
all’art. 129, nonché carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi generici.
Al riguardo si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere formulato
in maniera specifica attraverso la puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di
diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
dell’impugnazione ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
meramente dilatorie.
Nel caso in esame il ricorrente si limita a dolersi genericamente della
carenza di motivazione e della violazione di legge, senza indicare quali sarebbero
gli estremi per l’invocato proscioglimento. Peraltro, il giudice del merito ha reso
sul punto congrua motivazione, affermando che dagli atti inseriti nel fascicolo del
dibattimento e in quello del Pubblico Ministero non emergono estremi per il
proscioglimento.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
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Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.