Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21624 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21624 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA ANGELO nato il 09/05/1984 a CATANIA
avverso la sentenza del 19/05/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19/5/2017, il Tribunale di Catania, su richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la recidiva e riconosciuta la
diminuente per il rito, applicava nei confronti di De Luca Angelo la pena di anni
uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2,
d.lgs. 159/2011. All’imputato era contestato di avere trasgredito all’obbligo di
rincasare entro le ore 21.00, in violazione di prescrizione dì cui alla misura cui

L’avv. Belinda Zisa, in difesa dell’imputato, ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 554 cod. proc. pen. Il provvedimento
impugnato sarebbe palesemente privo di motivazione, soprattutto in ordine alla
congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, deve osservarsi come, nel caso in esame, il ricorrente si
limita a dolsi genericamente dell’incongruità della pena, senza indicare le
ragioni di fatto e di diritto alla base della sua richiesta.
Al riguardo, si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere formulato
in maniera specifica attraverso la puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di
diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
dell’impugnazione ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
meramente dilatorie.
Inoltre, con riferimento al presunto vizio di motivazione, deve essere
rilevato come il provvedimento in maniera del tutto legittima faccia riferimento,
in merito alla mancanza di elementi in base ai quali pervenire al proscioglimento
dell’imputato, al contenuto del verbale di arresto e alle dichiarazioni rese dallo
stesso De Luca.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

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era sottoposto, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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