Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21623 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21623 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSARIEMEN EFE nato il 04/02/1982

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 24/1/2017, la Corte di appello di Bologna confermava il
provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna
che aveva condannato Osariemen Efe alla pena di 5 anni e mesi 4 di reclusione
per il reato ex artt. 582, 583, comma 2, n. 3, 4, 585 cod. proc. pen., per aver
cagionato a Mohamed Abdul Razack gravissime lesioni personali con un sasso di
grosse dimensioni.

difesa dell’imputato, l’avv. Cristiana Soverini deducendo erronea applicazione
della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, per mancato rispetto
dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità a fissato in materia di trattamento
sanzionatorio alcuni principi che è opportuno richiamare.
Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito
sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati
nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv.
25841001).
È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche
non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.,
essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento
(Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 – dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore,
Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 – dep. 25/01/2005, Alba ed altri,
Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364
del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Deve ritenersi
adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in
concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli
elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata

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Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, in

applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del
25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv. 258410).
Alla luce dei citati principi la decisione della Corte di appello risulta immune
da censura. I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei criteri oggettivi
e soggettivi ex art. 133 cod. pen., dopo aver ritenuto le attenuanti generiche
subvalenti, dando atto della gravità del fatto e del mancato pentimento del reo,
senza errore di diritto o di logicità hanno, prima, calcolato la pena base in anni 6,
applicando, poi, la diminuente per la scelta del rito.

condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere

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