Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21621 del 26/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21621 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
WU GUOZHEN N. IL 20/06/1978
avverso la sentenza n. 45083/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 57,,t,e2o ,
cre, –te

e

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 26/01/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.7.2015 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dell’omonima città ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di WU Guozhen, accusato del
delitto di cui all’art. 648 cpv. Cod. Pen., per essere il delitto estinto per prescrizione (avviso trasmesso al Procuratore Generale in data 4.8.2015).
L’ufficio ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen. perchè il reato,

della prescrizione in data 28.10.2009 con la emissione del decreto penale di condanna al
quale l’imputato proponeva opposizione con conseguente declaratoria di prescrizione del
reato con la sentenza qui impugnata.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall’esame degli atti emerge che WU Guozhen era accusato della violazione del reato di
cui all’art. 648 cod. pen. consumato in data 8.5.2008.
In data 20.10.2008 il Pubblico Ministero formulava richiesta al Giudice delle indagini preliminari di emissione del decreto penale di condanna. Il Giudice emetteva il decreto richiesto in data 28.10.2008 cui faceva seguito atto di opposizione da parte del condannato. Il Giudice, definendo il suddetto giudizio, in data 20.7.2015 dichiarava il reato estinto
per prescrizione. La decisione è errata per l’erronea applicazione dell’art. 157 – 161 cod.
pen. Infatti, come giustamente sostenuto dall’ufficio ricorrente, per effetto dell’emissione
del decreto di condanna, ex art. 160 comma 1 cod. pen., il decorso della prescrizione è
stato interrotto, con la conseguenza dell’inizio di un nuovo termine di prescrizione che si
consumerà alla data del 8.5.2018.
Per le suddette ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di estinzione del reato di
cui all’art. 648 cod. pen., con rinvio al Tribunale di Napoli per il giudizio.

Così deciso in Roma il 26.1.2016

consumato in data 8.5.2008, si prescrive in anni dieci, essendo stata interrotto il decorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA