Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21621 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21621 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA SALVATORE CARMELO nato il 12/09/1977 a CATANIA
avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29/9/2016, la Corte dì appello di Catanzaro confermava
il provvedimento con il quale il Tribunale di Cosenza, concesse le circostanze
attenuanti generiche, aveva condannato Testa Salvatore Carmelo alla pena di
otto mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato ex art. 9,
secondo comma, I. 1423/56, per aver violato, non facendosi trovare nella propria
abitazione nel corso del controllo intervenuto alle ore 22,40, gli obblighi inerenti

le prescrizioni di rientrare in casa entro le ore 20.00 e di non uscire prima delle
ore 8.00. I giudici di merito negavano l’esclusione della punìbìlìtà per particolare
tenuità del fatto a causa sia della sottrazione dell’imputato a tutti i controlli, sia
della sua condotta di vita.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
le violazioni di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) e), cod. proc. pen., in relazione
alla mancata declaratoria dì non punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della causa dì non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.
pen. risulta esclusa dalla Corte di appello sulla base di motivazione congrua e
non manifestamente illogica, in considerazione della complessiva condotta di
sottrazione ai controlli e della personalità dell’imputato, elementi tali da
escludere la particolare tenuità del fatto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc, pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, in particolare,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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