Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21620 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21620 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SACCHI LORENA nato il 26/05/1964 a MANERBIO

avverso la sentenza del 01/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 1/10/2015, la Corte di appello di Milano, giudicando
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (disposto con sentenza del
18/11/2014), ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti, condannava Sacchi Maria Lorena alla pena dì anni 3 e mesi 6 di
reclusione.
La Sacchi era ritenuta responsabile di diversi episodi di bancarotta nella

aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di
fallimento; di aver tenuto in maniera irregolare e incompleta le scritture
contabili; di aver distratto beni e fondi dall’impresa, con l’aggravante di aver
commesso più fatti di bancarotta.
Avverso la sentenza in data 1/10/2015 ha proposto ricorso per
cassazione, in difesa dell’imputata, l’avv. Giuseppe Campanelli, deducendo la
violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 216, commi 1, 2, 223 R.D. 267/42, 62-bis, 133, cod. pen. Il ricorrente
contesta il percorso motivazionale che ha indotto la Corte d’appello a dichiarare
l’equivalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti.
Si dà atto che i motivi di ricorso sono stati ulteriormente specificati dal
ricorrente con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata il 6/12/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato, pur tenendo conto della
suddetta memoria difensiva.
Le statuizioni relative al giudizio dì comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in
cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a
giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. 4, n.
25532 del 23/05/2007 – dep. 04/07/2007, Montanino, Rv. 236992).
Nel caso in esame l’iter logico argomentativo dei giudici di merito appare
immune da censure, nonché coerente con i limiti tracciati dalla sentenza di
annullamento di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
2

qualità di amministratrice di fatto della Swiss Medical Center S.r.l.: di aver

n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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