Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2162 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2162 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALOIA CARMINE N. IL 12/05/1987
MASTELLO ANNA N. IL 27/11/1983
DELL’AQUILA CONCETTA N. IL 07/08/1991
avverso la sentenza n. 15227/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 17/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) ciascuno in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17 dicembre 2015
Il Presidente

Le difese di Aloia Carmine, Masiello Anna e Dell’Aquila Concetta propongono ricorso avverso la
sentenza del 05/12/2014 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena concordata tra le
parti in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90.
Nei ricorsi si contesta carenza di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità ed
alla mancata applicazione della formula di proscioglimento connessa all’uso personale della
sostanza da parte dei tre ricorrenti.
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza posto che non considerano la specifica
argomentazione addotta dal giudicante per escludere l’applicazione della formula di
proscioglimento sollecitata, attesa la diretta percezione da parte degli agenti delle cessioni realizzate
dagli interessati con attività concorsuale, assistita inoltre da specifici riscontri.

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