Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2162 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2162 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PERRUCCI MICHELE N. IL 01/10/1982
avverso la sentenza n. 5925/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 3.5.2012 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica,
applicava a Perrucci Michele, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 10 di reclusione ed curo 6.000,00 di multa
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante
speciale di cui al comma V prevalente sulla recidiva.
Propone ricorso per cassazione il Perrucci, denunciando la mancanza di motivazione in
relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di patteggiamento , la possibilità
di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in
sentenza deve essere limitato ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve
essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di
opinabilità “(ex plurimis Cass.pen. sez.4 n.10692 dell’11.3.2010; sez.6 n.45688 del
20.11.2008; sez.3 n.44278 del 23.10.2007).
Quanto alla pena, “In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di
incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della
pena patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi
adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorchè risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere
rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.2.1994).
Il GIP ha effettuato il controllo richiesto, ritenendo corretta la qualificazione
giuridica e congrua la pena concordata.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.50090.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglie est.
ui Presidente

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