Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2162 del 12/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2162 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
PRISCO DONATO N. IL 11/02/1951
avverso l’ordinanza n. 9693/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 12/06/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D ‘Angelo, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, Prisco Angelo era

tipo mafioso denominata clan Fabbrocino, gestendo per conto del clan attività
imprenditoriali.
2. A seguito di riesame, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 gennaio
2013, annullava l ‘ ordinanza impugnata e disponeva l ‘ immediata scarcerazione
del ricorrente, se non detenuto per altro titolo.
2.1 In particolare l ‘ ordinanza escludeva la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza solo rispetto alla posizione del Prisco; per il resto era affermata
l ‘ esistenza ed operatività criminale del cosiddetto clan Fabbrocino, sulla base di
plurimi provvedimenti giudiziari che hanno fatto venire in rilievo le figure di
Bifulco Biagio e Cesarano Domenico ed hanno evidenziato un modus operandi
caratterizzato da una sorta di riconversione delle attività del gruppo, con
investimento del denaro in imprese lecite, al fine di garantirsi una parvenza di
legalità.
2.2 Secondo la prospettazione accusatoria, i gravi indizi di colpevolezza del
Prisco si basavano sull ‘ intestazione di alcune quote delle società facenti capo ai
fratelli Prisco Donato ed Angelo (la società NU. PRI s.a.s., alla quale è riferibile
una catena di supermercati); sull ‘assoluta incapacità finanziaria dei nuclei
familiari dei fratelli Prisco ad avviare e gestire l ‘azienda in esame; sui rapporti
personali di Prisco Angelo con Bifulco Biagio, Ambrosino Umberto
(amministratore di società riconducibili al Bifulco) e Cozzolino Francesco, cognato
di quest ‘ ultimo. Da alcune intercettazioni telefoniche emergerebbe poi la
comunanza di interessi di entrambi i fratelli Prisco con soggetti di vertice del
clan. Si indicano a tal proposito: la conversazione tra Notaro Ignazio e tale
Peppe, nella quale il primo afferma che l ‘ indagato ” va a fare le riunioni in mezzo
la terra insieme al padrone mio”; quella tra Prisco Angelo e Cozzolino Francesco,
nella quale il primo interlocutore riferisce al secondo di aver redarguito il fratello
Donato per avere definito in termini di “mensile” la somma di denaro versata
periodicamente a Cozzolino Nunzia, moglie di Bifulco Biagio; quella tra Maturo

2

sottoposto alla misur a della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui
ci m.pett
all ‘ articolo 416 bis commi da uno a sei, per aver partecipato all ‘ associazione di

Francesco e Sassi Giovanni, nella quale si parla del recupero di una somma di C
600.000, a tutela degli interessi patrimoniali dei fratelli Prisco.
Ancora vengono considerate le dichiarazioni dei collaboratori Auriemma Michele e
Duraccio Maria; il primo avrebbe appreso direttamente da Bifulco Biagio, in
carcere, che questi prendeva soldi dai fratelli Prisco per affari comuni; la seconda
riferiva di un tentativo di estorsione ai danni di Donato “o’ pezzar”, così come era
chiamato l’indagato riferendo che l’illecito non aveva avuto seguito, poiché il

2.3 Secondo il Tribunale del riesame, invece, non è possibile accertare l’esatta
natura dei rapporti economici intrattenuti dai fratelli Prisco con la famiglia
Bifulco, per cui non sussistono i gravi indizi della partecipazione all’associazione
di stampo camorristico dell’imputato, del quale non è nemmeno delineato il
ruolo.
3. Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, denunciando
violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, per la lettura
frammentaria degli elementi probatori operata dal Tribunale, lettura considerata
non aderente ai canoni imposti dall’articolo 192 comma 3 c.p.p.; in particolare si
deduce che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Auriemma Michele e
Duraccio Maria consentono di riscontrare gli indizi, rappresentati dalle
conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è inammissibile.
1.1 In primo luogo, va ricordato che il sindacato conducibile dalla Corte di
Cassazione sui provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti
sulla libertà personale esclude un potere di revisione degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate, ivi compreso il profilo della sussistenza degli
indizi di colpevolezza, e di rinnovata considerazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l’applicazione della
misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Le doglianze attinenti alla
sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari,
possono assumere rilievo solo se rientrino nella previsione di cui all’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrino il vizio di mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, la cui denuncia impone di verificare che la
motivazione della pronunzia:

3

Prisco era un affiliato al clan Fabbrocino.

a)

sia “effettiva” e non soltanto apparente, ossia realmente idonea a

rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;
b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle
regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili

affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in
modo specifico ed esaustivo nei motivi posti a fondamento del ricorso per
cassazione e capaci di inficiarne la tenuta logica.
1.2 Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella fatta propria dal giudicante, mentre è richiesto che detti atti
siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione (Cass., Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, rv. 233710 e
233708).
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e
internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti
del processo”, senza però poter procedere alla rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o adottare nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa, operazioni che trasformerebbero il sindacato della Corte di
Cassazione in un ulteriore giudizio di merito (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,
Rv. 251516, Longo; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6,
n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 6 n. 31390 dell’8/7/2011.
D’Amato, Rv. 250686).
2. L’applicazione al caso di specie di tali consolidati e condivisibili principi, induce
ad escludere che la evenienza denunciata del vizio di motivazione, rilevante ex

4

incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le

art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), si sia verificata, a fronte di una
motivazioni dell’ordinanza gravata, che, in maniera efficace, è stata articolata in
modo conforme a logica e senza incongruenze.
2. 1 In particolare, il provvedimento ha preso esplicitamente in considerazione le
tre conversazioni intercettate, sottolineandone il contenuto ambiguo: la prima
può essere intesa come una convocazione intimidatoria da parte del Cozzolino
per richieste illecite; la seconda dimostra il ruolo secondario che Prisco Donato

ed il termine “mensile” adoperato nel colloquio si presta a letture alternative,
come ad esempio di restituzione di un prestito oppure pagamento di una rata di
una richiesta estorsiva; la terza conversazione è dal contenuto poco
comprensibile, per cui l’ipotesi che si parli di interesse dei fratelli Prisco è rimasta
una mera tesi accusatoria, priva di conferma.
Anche le dichiarazioni dei collaboratori Auriemma e Duraccio, secondo il
provvedimento impugnato avvalorano l’idea che Prisco Donato fosse destinatario
di richieste estorsive da parte di appartenenti del clan Fabbrocino.
2.1 Per le considerazioni svolte deve escludersi che l’ordinanza impugnata sia
affetta dai vizi denunciati, sicché la stessa supera il vaglio conducibile nel
giudizio di legittimità, mentre il ricorso risulta inammissibile e tale va dichiarato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il

xsigJiere

tensore

Il presidente

ha nei rapporti con la famiglia Bifulco, gestiti prevalentemente dal fratello Angelo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA