Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21619 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21619 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADA ARMANDO N. IL 19/05/1967
avverso il decreto n. 68/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.’

4.-2

“VC71

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/01/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

SPADA Armando, tramite i difensori, ricorre per Cassazione avverso il decreto 3.3.2015
con il quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato la misura di prevenzione personale
della sorveglianza speciale per la durata di anni due.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi
così riassunti entro i termini previsti dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Ex art. 606 comma 1 lett. e) vizio di motivazione, per mancato esame delle doglianze

La difesa mette in rilievo che gli accertamenti nei confronti del ricorrente sono iniziati in
occasione dell’omicidio di Antonini Francesco e Galleoni Giovanni avvenuto in Ostia il
22.11.2011 e che nell’ambito del suddetto procedimento il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di emissione di provvedimento di custodia cautelare in carcere. La difesa si duole quindi del fatto che sulla base dei medesimi elementi il Pubblico Ministero abbia richiesto ed ottenuto dal Tribunale la applicazione nei confronti dello SPADA
della misura di sicurezza della sorveglianza speciale che ad avviso della medesima difesa
è fondato su elementi di fatto del tutto insufficienti non essendo dimostrato l’estremo della pericolosità sociale

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato deducendo argomenti che esulano dagli ambiti del
giudizio di legittimità in merito a provvedimenti di prevenzione. Per questi ultimi, infatti,
la legge prevede che il ricorso in sede di legittimità possa essere svolto solo per i casi di
violazione di legge, fra -Ft quali non rientrano i vizi di motivazione riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., così come messo in evidenza
dal procuratore generale conchiudente in questa sede.
Il provvedimento impugnato è corredato di adeguata motivazione, incensurabile in questa sede, sia per gli aspetti di merito, sia per gli aspetti argomentativi. I presupposti del
provvedimento sono correttamente individuati sia nei presupposti fattuali che sotto il profilo dell’attualità e della concretezza degli elementi valutativi della pericolosità sociale del
prevenuto puntualmente indicati [pag. 4/5/6 del decreto impugnato]. La difesa afferma
(pag. 4 del ricorso) ma non prova che gli elementi utilizzati dal giudice della prevenzione
siano stati “smentiti” in sede di giudizio di merito. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge solo che il Giudice delle indagini preliminari non ha ritenuto che quanto
sottoposto alla sua attenzione ai fini della emissione del provvedimento di custodia cautelare in carcere dello SPADA Armando in relazione al duplice omicidio commesso in Ostia,
fosse sufficiente ex art. 273 cod. proc. pen. Tale valutazione non pregiudica, nè limita, nè
altrimenti condiziona una diversa valutazione ed apprezzamento di quegli stessi elementi

avanzate dalla difesa.

ai fini del diverso giudizio di pericolosità sociale proprio del procedimento applicativo di
una misura di prevenzione.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000 alla Cassa
delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa, ravvisandosi gli estremi della responsabilità prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26.1.2016

P.Q.M.

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