Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21619 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21619 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBRA SALVATORE nato il 21/07/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 15/9/2016, la Corte di appello di Catania confermava il
provvedimento con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Catania aveva condannato D’Ambra Salvatore alla pena di otto mesi di
reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato ex art. 9, comma 2, I.
1423/56, perché, allontanandosi dal proprio domicilio tra le 21,00 e le 6,00,
aveva violato gli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale con

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, in
difesa dell’imputato, l’avv. Massimo Igor Consortini, deducendo vizio di
motivazione laddove la sentenza sostiene l’inesistenza di un fatto notorio, cioè la
perduranza degli effetti dolorosi a seguito di una frattura ossea importante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi fondativi della
responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Le deduzioni attinenti alla contestata conferma della responsabilità penale
per il reato ascritto riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati prospettati
nel gravame di merito e ai quali la Corte di appello ha dato adeguate risposte. Il
ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo il proprio dissenso, una nuova
generica valutazione dei fatti, che si traduce in inammissibile sindacato di
merito, non esperibile per legge con il ricorso per cassazione in presenza di un
discorso giustificativo della decisione non illegittimo, né viziato da alcun profilo di
manifesta illogicità in rapporto alle evidenze disponibili.
In particolare, l’imputato ha giustificato la violazione sostenendo di non
aver udito gli agenti di pubblica sicurezza al momento del controllo perché
indotto ad un sonno molto profondo dagli anti dolorifici assunti per una frattura
pregressa. La Corte di appello, con motivazione non viziata, ritiene di non poter
aderire a tale ricostruzione sulla base dei seguenti rilievi: la frattura risaliva a
circa otto mesi prima dell’episodio e non risultava che non si fosse ancora risolta;
è inverosimile che l’imputato non abbia sentito i colpi vigorosi degli agenti, i quali
hanno bussato più volte su una porta di ferro; parimenti illogico è che un

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obbligo di soggiorno cui era sottoposto.

soggetto sottoposto a sorveglianza speciale e consapevole degli effetti collaterali
dei farmaci assunti non adotti cautele idonee per udire i richiami degli agenti.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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dell’impugnazione.

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