Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21618 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21618 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAFIERI LEONARDO nato il 19/07/1972 a ANDRIA

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 13/5/2016, la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza del Tribunale di Trani con la quale Cafieri Leonardo era stato
condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1000,00 di multa, essendo
stato ritenuto responsabile del reato ex art. 4 I. 110/75 per aver detenuto senza
giustificazione una mazza da baseball nella sua autovettura.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, in

contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi integrativi della
fattispecie contestata, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non
punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello
non ha considerato che l’autovettura nella quale è stata ritrovata la mazza
veniva utilizzata da tutta la famiglia e in particolare dal figlio giocatore di
baseball, quindi è possibile che l’attrezzo sportivo sia stato semplicemente
dimenticato all’interno della macchina. Ancora, la citata mazza non può essere
considerata un oggetto offensivo in modo specifico, essendo appunto uno
strumento sportivo. Né si può considerare sussistente l’elemento soggettivo
richiesto dall’art. 4 I. 110/75: l’imputato era alla guida della macchina per
accompagnare i familiari, non certo per partecipare ad una rissa. Inoltre, il
ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere considerata la tenuità del fatto e
che comunque avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, così da rendere la pena proporzionata al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi fondativi della
responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Le deduzioni attinenti alla contestata conferma della responsabilità penale
per il reato ascritto riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati prospettati
nel gravame di merito e ai quali la Corte di appello ha dato adeguate risposte. Il
ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo il proprio dissenso, una nuova
generica valutazione del fatto, che si traduce in inammissibile sindacato di
merito, non esperibile per legge con il ricorso per cassazione in presenza di un

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difesa dell’imputato, l’avv. Giangregorio De Pascalis, deducendo mancanza e/o

discorso giustificativo della decisione non illegittimo, né viziato da alcun profilo di
manifesta illogicità in rapporto alle evidenze disponibili.
Precisamente, sulla base delle emergenze istruttorie il giudice di appello
ha correttamente qualificato il fatto. Al riguardo, si ricorda che per
giurisprudenza costante di questa Corte il porto senza giustificato motivo, fuori
della propria abitazione, di una mazza da baseball (da ritenersi arma impropria
ai sensi dell’art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110) costituisce reato
anche qualora non emergano circostanze di tempo e di luogo indicative della sua

prevista, dal citato secondo comma dell’art. 4, solo per il porto degli altri
strumenti atti ad offendere, non indicati nel dettaglio (Sez. 7, n. 34774 del
15/01/2015 – dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 264771).
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si rileva che la graduazione
della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione dando conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”.

È sufficiente il richiamo alla

gravità del reato o alla capacità a delinquere. È necessaria una specifica e
dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dà puntualmente conto
degli indici utilizzati ai fini della determinazione della pena, evidenziando la
personalità dell’imputato per i precedenti penali e la mancanza dei presupposti
per ritenere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il
provvedimento, quindi, risulta immune da censure.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

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chiara utilizzabilità per l’offesa alla persona, in quanto tale ulteriore condizione è

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

•C)

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