Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21617 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21617 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DELLA ROCCA ANTONIO nato il 17/04/1979 a VIBO VALENTIA
FRANZE’ ANTONIO nato il 06/02/1979 a VIBO VALENTIA

avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 18/4/2012, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, condannava Della Rocca
Antonio detto Spillo e Franzè Antonio detto Platini alla pena di anni 2 di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa, avendoli ritenuti responsabili dei reati di
cui ai capi: a) delitto ex artt. 582, 585, comma 1, 2 n. 1, cod. pen. per aver
cagionato lesioni personali ad Annerato Piero, con l’aggravante di aver commesso

81 cod. pen., 10, 12, 14, I. 497/74, per aver realizzato la condotta di cui al capo
a) con un’arma illecitamente detenuta e abusivamente portata fuori
dell’abitazione; c) contravvenzione ex artt. 61 n. 2, 703 cod. pen., per aver
esploso un colpo di arma da sparo in un centro abitato.
In parziale riforma del citato provvedimento, la Corte di appello di
Catanzaro, con sentenza del 23/11/2016, dichiarava estinto per prescrizione il
reato di cui al capo c) e riduceva la pena ad un anno, sei mesi di reclusione ed
euro 3.200,00 di multa.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo
motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), in relazione
all’art. 125 cod. proc. pen: il provvedimento impugnato, laddove riconosce negli
odierni imputati i responsabili del reato di lesioni, richiama acriticamente la
motivazione del Giudice per le indagini preliminari senza analizzare le censure
avanzate con l’atto di appello, a proposito, ad esempio, della conversazione del
26/7/2010. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606,
comma 1 lett. b), d), e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582, 585 cod.
pen.: i giudici di merito si basano su un compendio di intercettazioni di scarso
valore probatorio, ed associano erroneamente gli autori del ferimento, chiamati
nelle conversazioni Spillo e Platini, agli odierni imputati. Con il terzo motivo si
deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 132, 133 cod. pen.: i giudici non solo hanno irrogato agli
imputati una sanzione eccessiva rispetto ai fatti, ma hanno anche omesso
qualsiasi motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi sono manifestamente infondati. Essi tendono ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici

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il fatto con arma da sparo e per motivi abietti e futili; b) delitto ex artt. 61 n. 2,

e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi
fondativi della responsabilità degli imputati per i reati contestati.
Le deduzioni attinenti alla contestata conferma della responsabilità penale
riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati prospettati nei motivi di appello
e ai quali la Corte di appello ha dato adeguate risposte. I ricorrenti tendono,
invece, a provocare, esprimendo il proprio dissenso, una nuova generica
valutazione dei fatti, che si traduce in inammissibile sindacato di merito, non
esperibile per legge con il ricorso per cassazione in presenza di un discorso

manifesta illogicità in rapporto alle evidenze disponibili.
Il giudice del merito, invero, non è incorso in alcun errore di diritto, ma ha
esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione delle risultanze
istruttorie, esprimendo il proprio libero convincimento. I ricorrenti denunziano
formalmente sia violazione di legge, sia vizi della motivazione, ma chiedono, in
realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda
processuale. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso
concreto ora in valutazione.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso deve osservarsi che la Corte di
appello ha reso congrua motivazione, di cui non risulta una manifesta illogicità,
nell’affermare che tutte le intercettazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado
sono certamente utilizzabili quali fonte di prova, essendo chiare, intellegibili,
individualizzanti delle condotte illecite, nonché riferibili a soggetti ben precisi. In
particolare: dall’intercettazione del 26/7/2010 si evince univocamente che il
movente del fatto era una disputa fra i fratelli Amerato ed altri; dalle
intercettazioni del 27/7/2010 e del 3/8/2010 emerge che gli autori del fatto
furono Spillo e Platinì, identificati dal fratello della vittima con gli odierni
imputati; dalle intercettazioni del 17/8/2010 e del 23/8/2010 si deducono
ulteriori particolari della vicenda, come il fatto che ad esplodere il colpo di pistola
fu Platinì. Inoltre, che Spillo e Platinì siano effettivamente i due imputati si
deduce: dagli accertamenti anagrafici effettuati dagli inquirenti; dalle sommarie
informazioni rese dallo stesso Amerato Pietro.
Con riferimento al terzo motivo si ricorda che la giurisprudenza di legittimità
ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone
che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo
sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1,
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giustificativo della decisione non illegittimo, né viziato da alcun profilo di

n. 33506 del 07/07/2010 – dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.
247959; fattispecie in cui la mancata concessione delle attenuanti generiche era
stata motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità
dell’imputato come desumibile dalle condanne riportate). Nel determinare la
pena, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod.
pen., ma ciò non comporta che il relativo apprezzamento debba convergere in
unica direzione, giacché è possibile che alcuno di tali elementi sia ritenuto di
valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto pur verificati (Sez. 1, n.

specie, i giudici di merito, tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti
penali degli imputati, hanno ragionevolmente negato la concessione del beneficio
de quo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., le parti ricorrenti devono essere condannate al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissib4 ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2017.

150 del 10/11/1998 – dep. 08/01/1999, Renda G, Rv. 212107). Nel caso di

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