Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21616 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21616 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOREJSZO BARTOLOMIEJ PATRYK nato il 10/11/1988 a ZARY( POLONIA)

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 4/4/2017, la Corte di appello di Roma, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di
Borejszo Bartolomiej Patryk, tendente ad ottenere la rideterminazione
della pena di mesi otto di reclusione e 2000,00 euro di multa, applicata su
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del

l’istante, la pena doveva essere diminuita in ossequio ai principi stabili dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2014. Al riguardo, la Corte di
appello constatava non solo che il provvedimento di cui si chiedeva la
modifica era anteriore alla citata pronuncia, ma che la pena irrogata era
anche congrua, poiché concernente l’ipotesi lieve di cui al quinto comma
dell’art. 73 citato.
Avverso il rigetto ha proposto ricorso per cassazione, in difesa del
condannato, l’avv. Alfonso Di Benedetto, deducendo la violazione di cui
all’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73
DPR 309/90. Il ricorrente lamenta illogicità ed antigiuridicità dell’ordinanza
in riferimento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 32 del 2014, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di
cassazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non poteva ritenere
congrua una pena fondata sulla base di un compasso sanzionatorio illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.
È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento
di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette «leggere»,
sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 come modificato dal d.l.
272 del 2005, convertito dalla legge 49 del 2006, in vigore al momento del
fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza della
Corte costituzionale n. 32 del 2014. L’illegalità della pena inflitta si
configura anche nel caso in cui essa sia stata fissata entro i limiti edittali
previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della
novella del 2006, rivissuta per effetto della stessa sentenza di
incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015,
Jazouli, Rv. 264205). Quando, successivamente alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.,

2

21/5/2012, in ordine al reato ex art. 73, comma 5, DPR 309/90. Secondo

interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale
diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del
trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi
alla sussistenza del fatto, alla possibilità di attribuzione soggettiva e alla
sua qualificazione giuridica, ma il giudice dell’esecuzione deve
rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del
condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188

concordata ritenuta incongrua, deve provvedere autonomamente ai sensi
degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 – dep.
15/09/2015, Marcon, Rv. 264858).
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che non si versa,
nel caso in esame, in ipotesi in cui sia necessaria la rideterminazione della
pena in applicazione dei suddetti principi, perché essa risulta inflitta per
condotta riguardante anche detenzione di cocaina, droga pesante, e non è
stato applicato alcun aumento, in ipotesi per continuazione, in relazione
alla detenzione contestuale di droga leggera. Ciò rende irrilevanti, data la
particolarità del caso, gli effetti della citata sentenza della Corte
costituzionale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per
manifesta infondatezza, in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESlDE
,

disp. att. cod. proc. pen. Solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena

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