Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21615 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21615 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERELLI ROSA nato il 12/10/1987 a TARANTO

avverso la sentenza del 30/03/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 30/3/2016, il Tribunale di Taranto, riconosciute le
attenuanti generiche, condannava Perelli Rosa alla pena di euro 100,00 di
ammenda, avendola ritenuta responsabile del reato ex art. 651 cod. pen., per
aver rifiutato di fornire le proprie generalità al personale della Polizia di Stato.
Avverso il citato provvedimento, il difensore dell’imputato ha proposto
impugnazione rivolta alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di

comma 5, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, dagli atti emerge solo che gli
agenti avevano chiesto alla Perelli di fornire il documento di identità, non le sue
generalità. Posto che nel nostro ordinamento non esiste, salvo eccezioni,
l’obbligo di portare con sé un documento identificativo, l’eventuale rifiuto della
Perelli configura semplicemente una mera richiesta di spiegazioni in merito
all’anomala pretesa degli agenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi fondativi della
responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Le deduzioni attinenti alla contestata affermazione della responsabilità
penale tendono a provocare una nuova generica valutazione dei fatti, che si
traduce in inammissibile sindacato di merito, non esperibile per legge con il
ricorso per cassazione in presenza di un discorso giustificativo della decisione
non illegittimo, né viziato da alcun profilo di manifesta illogicità in rapporto alle
evidenze disponibili.
Il giudice del merito, invero, non è incorso in alcun errore di diritto, ma ha
esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione delle risultanze
istruttorie, esprimendo il proprio libero convincimento. Il ricorrente denunzia
formalmente sia violazione di legge, sia vizi della motivazione, ma chiede, in
realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda
processuale. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
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Taranto, che ne ha disposto la trasmissione a questa Sede ai sensi dell’art. 568,

logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso
concreto ora in valutazione.
Nel caso di specie, la decisione del giudice del merito è basata, con
motivazione non illogica, sulle dichiarazioni di Stella Cosimo, assistente di Polizia
il quale ha riferito che l’imputata rispondeva “con un secco no” alla richiesta di
declinare le generalità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al

2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

PES
) ID/ATE):”A

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro

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