Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21611 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21611 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOURKAIOUI ABDELGHANI nato il 01/01/1981

avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28/9/2016, il Tribunale di Milano, stimate le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva, condannava Bourkaioui Abdelghani alla pena
di mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ex art. 13, comma
13, d.lgs. 286/98, perché, essendo stato destinatario di un decreto di espulsione
dal territorio nazionale italiano emesso il 30/6/2014 dal Prefetto di Pavia, faceva
rientro nel territorio dello Stato senza l’autorizzazione speciale del Ministero

nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: il fatto
accertato non corrispondeva al reato di cui all’imputazione e, quindi, era stato
leso il diritto a difendersi ed a contraddire dell’imputato; in secondo luogo,
chiedeva in subordine l’esclusione della recidiva perché alcune condanne erano
molto risalenti nel tempo.
Con sentenza del 30/3/2017 la Corte di appello di Milano confermava il
provvedimento impugnato.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 13, comma 13,
d.lgs. 286/98. Il ricorrente lamenta illegittimità ed inefficacia del provvedimento
del Prefetto e conseguente irresponsabilità penale dell’imputato in ordine al reato
ascrittog li.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in forza del disposto di cui all’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen., perché basato su motivi concernenti violazioni di
legge deducibili e non dedotte in precedenza: il ricorrente, nel denunciare
l’illegittimità del provvedimento del Prefetto, introduce, per la prima volta,
circostanze di fatto e violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

dell’Interno. L’imputato proponeva appello con cui, in primo luogo, eccepiva la

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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