Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2161 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2161 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BELLAID YASSIN N. IL 06/07/1985
avverso la sentenza n. 531/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
14/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Perugia, con sentenza emessa il 14/04/2012, ex art. 444
cod. proc. peri., applicava nei confronti di Bellaid Yassin – imputato del reato di
cui agli artt. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309; 309, 337, 582 cod. pen., come
contestato in atti – la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C
2.400,00 di multa.
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. peri.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bellaid Yassin
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di