Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21609 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21609 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINERBA AGOSTINO nato il 08/06/1987 a PISTICCI

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 4/11/2016, la Corte di appello di Potenza confermava il
provvedimento con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Matera aveva condannato Minerba Agostino, previa concessione delle attenuanti
generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di sei mesi di reclusione,
avendolo ritenuto responsabile del reato

ex art. 75, comma 2, d.lgs. n.

159/2011, perché non presentandosi all’autorità di PS nei giorni 19, 22, 31

speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1
lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 2 cod. pen.; trattandosi di fatti
accertati nell’agosto 2011 doveva applicarsi la disciplina più favorevole prevista
dalla legge 1423/56 e non quella nuova introdotta con il d.lgs. n. 159/2011,
entrato in vigore solo in settembre. Con il secondo motivo si deduce la violazione
di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per omessa derubricazione
della condotta nella contravvenzione ex art. 650 cod. pen. Con il terzo motivo si
deduce l’intervenuta prescrizione del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sussiste continuità normativa tra le fattispecie di inadempimento degli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, prevista dall’abrogato art. 9 L. n.
1423 del 1956, e quella oggi sanzionata dall’art. 75 digs. n. 159 del 2011. (Sez.
2, n. 27022 del 27/03/2012 – dep. 10/07/2012, Cozzella, Rv. 253410; è stato ivi
precisato che l’intervenuto fenomeno di successione di leggi non è disciplinato
dall’art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011 – che contiene disposizioni transitorie
riguardanti esclusivamente l’applicazione delle misure di prevenzione, non anche
i reati che presuppongono una già disposta misura di prevenzione – bensì
dall’art. 2 cod. pen.). La giurisprudenza costante di questa Corte, poi, afferma
che l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno è punita dall’art. 9,
comma secondo, I. n. 1423 del 1956, ora art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
È corretta, quindi, la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di
appello e la pena non è stata determinata in eccesso rispetto al limite edittale
vigente all’epoca del fatto.

2

agosto 2011, aveva violato gli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza

Infine, deve notarsi che, avuto riguardo all’epoca di commissione del
reato, esso non era prescritto al momento della emissione della sentenza di
appello. Per completezza, si ricorda che l’inammissibilità originaria
dell’impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi,
impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione e, quindi,
non consente di affermare la prescrizione del reato, nonostante il tempo
trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità (Sez. 7, n.
6935 del 17/04/2015 – dep. 23/02/2016, Azzini, Rv. 266172).

condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Minerba Agostino al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere

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