Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21608 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21608 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTO PALMIRO ALESSANDRO nato il 02/05/1980 a PISTICCI

avverso la sentenza del 03/05/2012 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3/5/2012, la Corte di appello di Potenza confermava la
sentenza in data 8/7/2010, con la quale il Tribunale di Matera, Sezione
distaccata dì Pisticci, aveva condannato Casto Palmiro Alessandro alla pena di un
anno di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del delitto ex art. 9, comma
2, I. 1423/56, perché, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno, contravveniva alla prescrizione di rincasare entro le ore 21,00,

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1
lett. b), cod. proc. pen., per omessa derubricazione nella contravvenzione ex art.
650 cod. pen. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606,
comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: la pena
risulta eccessiva, tenuto conto delle modalità del fatto; inoltre, la motivazione è
del tutto carente riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con
il terzo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo, la giurisprudenza costante di questa
Corte afferma che l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti
alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno è punita dall’art. 9,
comma secondo, I. n. 1423 del 1956, ora art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Pertanto, è corretta la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di
appello.
Con riferimento al secondo motivo, deve osservarsi che in tema di
attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui
motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria
e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133
cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel
caso ora in esame, le argomentazioni poste alla base del provvedimento
impugnato appaiono logicamente ineccepibili: la Corte di appello ha ritenuto
corretta la determinazione della pena, negando implicitamente le circostanze
attenuanti generiche, a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato.
Infine, deve notarsi che, avuto riguardo all’epoca di commissione del
reato, esso non era prescritto al momento della emissione della sentenza di
2

trovandosi fuori dalla propria abitazione alle ore 00,45 del 22/3/2009.


appello.

Per completezza,

si

ricorda

che

l’inammissibilità

originaria

dell’impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi,
impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione e, quindi,
non consente di affermare la prescrizione del reato, nonostante il tempo
trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità (Sez. 7, n.
6935 del 17/04/2015 – dep. 23/02/2016, Azzìnì, Rv. 266172).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma

stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla

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