Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21607 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21607 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• GIACENTO Massimo, nato a Salerno il g iorno 19/6/1968
avverso la sentenza n. 1694/14 in data 5/6/2014 della Corte di Appello di
Salerno ;
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consi g liere dr. Marco Maria ALMA ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo il ri g etto del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5/6/2014 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la
sentenza emessa in data 25/3/2011 dal locale Tribunale con la q uale GIACENTO
Massimo all’esito di g iudizio abbreviato era stato dichiarato colpevole del reato di
ricettazione di un contrasse g no identificativo per ciclomotore e, ritenuta l’ipotesi
di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., condannato a pena ritenuta di g iustizia.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. rappresentando che all’imputato non è stato notificato il decreto di
citazione per il g iudizio di appello.
Evidenzia al ri g uardo parte ricorrente il fatto che detto decreto di citazione venne
inviato per la notifica all’indirizzo di Salerno, via Marconi n. 36, ove l’imputato

Data Udienza: 10/05/2016

non risiedeva ed ove lo stesso non ha mai eletto domicilio, tanto è vero che
stante l’inesistenza del predetto indirizzo la notifica del decreto venne poi
effettuata presso il difensore.
Tutti i precedenti atti processuali erano invece stati regolarmente inviati presso
l’effettiva residenza dell’imputato in Salerno, via Schiavone n. 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.

del ricorrente e sopra indicato, risulta che la notifica del decreto di citazione
dell’imputato per il giudizio di appello fu tentata presso un indirizzo (Salerno, via
Marconi n. 36) del tutto inesistente e presso il quale l’imputato non aveva eletto
domicilio e, quindi, in conseguenza di una (erroneamente) ritenuta
inadeguatezza del domicilio dell’imputato (al quale i precedenti atti
procedinnentali erano stati invece regolarmente notificati presso il corretto
indirizzo di Salerno, via Schiavone n.4) il relativo decreto fu poi notificato al
difensore di fiducia dello stesso.
Detta situazione ha indubbiamente comportato un vizio nella citazione a giudizio
in grado di appello dell’imputato.
Tuttavia ed al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
hanno già da tempo avuto modo di chiarire che “in tema di notificazione della
citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod.
proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata
omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte,
risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale
consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.” (Sez.
U, sent. n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Rv. 229539).
Sulla scia di tale principio ed in tempi più recenti questa Corte Suprema ha più
volte ribadito che “la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del
difensore di fiducia, pur in mancanza di un’elezione di domicilio da parte
dell’imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo
idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato,
considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto é stato
notificato (Cass. Sez. 5, sent. n. 8826 del 10/02/2005, dep. 07/03/2005, Rv.
231588; Sez. 6, sent. n. 34170 del 04/07/2008, dep. 26/08/2008, Rv. 240705)
e, ancora, che “la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del

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Va detto subito che, sulla base di quanto correttamente evidenziato dalla difesa

decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché
nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando
risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto
e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta
tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184,
comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità
di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all!art. 180 cod. proc.

del rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputato, la notificazione non era stata
inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo
ed il difensore comparso all’udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al
riguardo) (Cass. Sez. 4, sent. n. 15081 del 08/04/2010, dep. 19/04/2010, Rv.
247033; Sez. 6, sent. n. 1742 del 22/10/2013, dep. 16/01/2014, Rv. 258131;
Sez. 6, sent. n. 29677 del 24/06/2014, dep. 08/07/2014, Rv. 259819; Sez. 6,
sent. n. 42755 del 24/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 260434; Sez. 4, sent. n.
40066 del 17/09/2015, dep. 05/10/2015, Rv. 264505).
Ora, sull’indicato presupposto che il vizio della notificazione del decreto di
citazione in grado di appello sopra indicato ha determinato una nullità a regime
intermedio che doveva essere dedotta prima della deliberazione della sentenza
nello stesso grado, non sfugge che il difensore di fiducia dell’imputato pur
presente all’udienza del 5/6/2014 innanzi alla Corte di appello nulla ha eccepito
al riguardo così decadendo dalla possibilità di far valere la rilevata nullità in
questa sede di legittimità.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 10 maggio 2016.

pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto

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