Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21606 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21606 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Rega Antonino, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 4 dicembre 1965
avverso la sentenza n. 2822/2014 emessa in data 14 novembre 2014 dalla Corte
d’appello di Salerno.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Antonio Carmando, che ha insistito
nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2014 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
400 di multa inflitta a Rega Antonino dal Tribunale di Salerno, con sentenza del
28 gennaio 2013, per il delitto di ricettazione di un dispositivo di taratura di prova freni, provenuto di furto consumato ai danni di Vitaliano Strocchia in data 29
giugno 2006.
Contro tale decisione propone ricorso l’imputato chiedendo l’assoluzione
del merito per non aver commesso il fatto ascrittogli, in quanto le accuse mosse
contro di lui sono false e contraddittorie ed egli è vittima di un reato simulato
studiato nei minimi dettagli dagli accusatori i allo scopo di vendicarsi perché licenziati dal loro datore di lavoro a causa delle relazioni negative redatte dallo stesso
Rega circa la cattiva esecuzione di alcuni lavori loro affidati.
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Data Udienza: 15/04/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla lettura del ricorso emerge con chiarezza che l’imputato non ha formulato alcuna delle censure previste dall’art. 606 cod. proc. pen. quale contenuto necessario del ricorso per cassazione, articolando invece una vera e propria
istanza di riesame della propria posizione processuale in un ipotetico terzo grado
di merito. Egli si limita a riproporre una propria ricostruzione alternativa in punto

gnata. Anche le conclusioni, che mirano ad un’assoluzione nel merito per non
aver commesso il fatto, sono del tutto avulse dallo schema del processo di legittimità.
La totale estraneità del ricorso al modello legale implica la sua inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2016.

di fatto, senza neppure denunciare il vizio di motivazione della sentenza impu-

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