Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21603 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21603 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANI ANDREA nato il 06/06/1994 a ROMA

avverso la sentenza del 28/09/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28/09/2016, il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Roma, su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente
per il rito, applicava a Giuliani Andrea la pena di anni due, mesi cinque di
reclusione ed euro 4000,00 di multa, per il reato ex art. 23 I. 110/75.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice

poiché quest’ultima sarebbe eccessiva alla luce della gravità dei fatti e della
personalità dell’imputato, soggetto incensurato, alla sua prima esperienza
giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi generici.
Il ricorso per cassazione deve essere formulato in maniera specifica
attraverso la puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si
fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
dell’impugnazione ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o
meramente dilatorie.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce istituto
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero raggiungono un
accordo negoziale che ha per oggetto la qualificazione giuridica della condotta
contestata, la concorrenza di circostanze, la comparazione fra le stesse e l’entità
della pena da applicare. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, una volta verificata l’evidente insussistenza di una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Secondo quanto già affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 10372 del 27/9/1995,
Serafino, e dalla successiva consolidata giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di
motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. per
tutti provvedimenti giurisdizionali, opera anche per le sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ma per questa tipologia di pronuncia le
modalità del suo assolvimento differiscono e si caratterizzano per la tecnica
sintetica e semplificata di redazione e per l’obbligo di l’esplicitare l’avvenuto
compimento delle verifiche demandate al giudice ed il al relativo esito, circa la
legalità dell’accordo negoziale anche in riferimento all’applicazione ed alla
comparazione delle circostanze, il cui accertamento resta sottratto alla
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del merito avrebbe dovuto disattendere la richiesta di applicazione della pena,

disponibilità delle parti medesime. Ne consegue che, una volta ottenuta
l’applicazione di una determinata pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., alle
parti non è consentito rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie con riferimento all’entità della pena, tranne che la stessa sia illegale,
od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti, non considerate o contemplate
nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n. 30.11.1995, Canna, rv.
203284; sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, P.G. in proc. Cacciatori, rv. 227718;
sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, P.M. in proc. Scafidi, rv. 232844; sez. 6, n.

13/02/2013, Matteliano, rv. 254980). Costituisce, infatti, principio ormai
pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui, in materia di
patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, recepito in
sentenza, l’impugnazione è ammessa soltanto a fronte della sua illegalità. A tal
fine è insufficiente dedurre il non corretto uso del potere di controllo del giudice,
oppure l’omessa indicazione dei criteri valutativi a giustificazione
dell’accoglimento dell’accordo sanzionatorio delle parti, motivazione che
potrebbe anche essere mancante, oppure basata su argomenti diversi da quelli
indicati dalle parti; è piuttosto richiesto che l’esito finale del procedimento di
calcolo o della comparazione delle circostanze risulti non conforme a legge (Cass.
sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, rv. 228047; sez. 6, n.
42837 del 14/05/2013, P.G. in proc. Zaccaria, Rv. 257146; sez. 6, n. 44909 del
30/10/2013, P.G. in proc. Elmezleni, rv. 257152; sez. F, n. 33473 del
20/08/2009, P.G. in proc. Faccilongo, rv. 244600).
Nel caso in esame, il recepimento dell’accordo raggiunto dalle parti non è
inficiato da patenti illegalità e non può essere censurato e rimosso per effetto di
una diversa valutazione di opportunità o di congruità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

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32004 del 10/04/2003, P.G. in proc. Valetta, rv. 228405; sez. 3, n. 10286 del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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