Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21602 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21602 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSA MASSIMILIANO nato il 02/06/1971 a MILANO

avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del GIP TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como riuniva, per
ragioni di continenza e connessione, due procedimenti relativi a incidenti di
esecuzione pendenti, riferiti alle seguenti sentenze emesse nei confronti di Musa
Massimiliano: 1) sentenza del 16/1/2013, divenuta irrevocabile in data
8/7/2014, con la quale la Corte d’appello di Milano si era pronunciata in relazione
a un reato commesso dal Musa il 7/7/2005, per il quale era stata emessa

sentenza del 4/5/2016, divenuta irrevocabile in data 8/2/2017, con la quale il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, ritenuto responsabile il
Musa per un reato commesso il 10/6/2011, lo condannava alla pena di anni 3,
mesi 2, giorni 20 di reclusione.
Precisamente, gli incidenti di esecuzione avevano ad oggetto: il primo, la
richiesta in favore del condannato dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n.
241/2006, previa revoca della sospensione condizionale in relazione alla
sentenza sub 1); il secondo, la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, di
revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza sub 1) e
il parere contrario alla concessione dell’indulto, posto che il condannato, nei
cinque anni dall’entrata in vigore della relativa legge, aveva commesso il reato
accertato dalla sentenza sub 2) punito con pena superiore a due anni e, quindi, il
beneficio avrebbe dovuto essere revocato contestualmente.
Con ordinanza emessa il 5/4/2017, il Giudice per le indagini preliminari di
Como, sulla base delle emergenze istruttorie accoglieva la richiesta del Pubblico
Ministero, constatando, a proposito dell’indulto, che per ragioni dì economia
processuale era superfluo concedere un beneficio rispetto al quale erano già
presenti i presupposti della revoca.
Avverso il provvedimento ora citato, l’avv. Vito Tucci, in difesa del
condannato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art.
606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 174 cod. pen. e 672
cod. proc. pen. In primo luogo, il ricorrente osserva che il Musa non ha mai
beneficiato dell’indulto, quindi non può invocarsi nei suoi confronti il disposto
dell’art. 1, comma 3, I. 241/2006, il quale prevede che l’indulto vada revocato
solo se chi ne ha usufruito commette entro cinque anni dalla data in vigore della
legge un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni. Inoltre, il ricorrente lamenta che il Giudice dell’esecuzione
non può negare il beneficio per la sola presenza di una causa di revoca già
riconoscibile.

2

condanna alla pena di anni 2 di reclusione con sospensione condizionale; 2)

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la richiamata
disposizione della legge di concessione dell’indulto deve essere intesa, oltre che
nel senso fatto palese dalle parole usate dal legislatore, anche nel senso che
l’indulto non può essere applicato a chi si trovi nella situazione ivi indicata che

condanna sia divenuta irrevocabile o da parte di un giudice che non conosceva la
nuova condanna), deve essere revocato. Alla luce del citato principio di diritto, la
decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como risulta
immune da qualsivoglia vizio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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IL PRSIJEN1

comporterebbe la revoca; e se applicato (eventualmente prima che la nuova

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