Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21600 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21600 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IROLLO SALVATORE nato il 10/06/1982 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 4/4/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma revocava nei confronti di Irollo Salvatore la pena sostitutiva
del lavoro per pubblica utilità, rilevato che il condannato ingiustificatamente era
venuto meno ai doveri derivanti dal beneficio.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, in difesa
del condannato, l’avv. Teresa Gigliotti, deducendo violazione ed erronea

errato nel revocare il beneficio, sull’assunto che l’Irollo avesse già goduto della
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non correlati ai
contenuti del provvedimento, poiché non tiene conto del fatto che il Giudice per
l’udienza preliminare ha revocato il beneficio esclusivamente a causa delle
violazioni commesse dall’Irollo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

applicazione degli artt. 163 e ss. cod. pen. Secondo il ricorrente, il Giudice ha

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