Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2160 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2160 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Boorayi Amar, nato in Tunisia II 16.3.83
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Verona del 16.5.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 2 mesi 3 di reclusione e 3000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura – testualmente – il fatto che vi sia
“violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.”;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
Data Udienza: 16/11/2012
stt.
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendelin, Rv. 236622)
“essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo (,Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633);
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pr *dente
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che non
ricorrevano i presupposti pe runa sentenza ex art. 129 c.p.p. «sulla base della notizia di reato
dei Carabinieri di Verona, che hanno assistito direttamente alle cessioni da parte dell’imputato
a Grigoli Fausto, del sequestro operato nei confronti del predetto ed altresì delle dichiarazioni
accusatorie del Grigoli, oltre che delle ammissioni dell’imputato in sede di convalida davanti al
G. i. p.» ;