Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 216 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 216 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• FORASTEFANO Domenico nato a Cassano allo Ionio il 23/03/1964
avverso l’ordinanza in data 22/07/2016 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 22/07/2016 la Corte di Appello di Catanzaro
dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da Forastefano
Domenico nei confronti della dottoressa Ippolita Luzzo, consigliere del collegio di
appello nell’ambito del procedimento cd. Omnia 1, sul presupposto di cui all’art.
37 comma 1 lett. A) cod. proc. pen. in ragione della funzione giudicante dalla
medesima esercitata quale componente del collegio del Tribunale di Castrovillari
nell’ambito del procedimento Omnia 2.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Forastefano tramite
difensore di fiducia sulla base di un unico motivo eccependo la violazione di legge
nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. 36, 37 lett. a), 338, 125
comma 3 cod. proc. pen. e 111 comma 3 Cost.

Data Udienza: 02/12/2016

Ha rilevato a riguardo il ricorrente che il procedimento Omnia 1 si era concluso
con la condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. in qualità di partecipe
dell’associazione denominata “clan Forastefano” e che il processo Omnia 2 aveva
avuto ad oggetto delitti aggravati dall’art. 7 1.203/91 per la finalità di agevolare
detta consorteria mafiosa, con conseguente connessione probatoria, oggettiva e
soggettiva tra i due giudizi; che nell’ordinanza impugnata si dava atto che la
sentenza Omnia 2 era stata acquisita in sede di giudizio di rinvio del processo

entrambi i giudizi costituiva violazione del criterio d’imparzialità del giudice; che
la corte territoriale aveva rigettato l’istanza in palese violazione di tale principio,
con motivazione contraddittoria.
3. Il ricorso è inammissibile perchè si risolve nella pedissequa reiterazione
dell’istanza di ricusazione proposta dinanzi alla Corte di appello e motivatamente
disattesa da quel giudice, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma
soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale
avverso il provvedimento oggetto di ricorso, con la conseguenza che è privo dei
requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent.
n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
Ha infatti evidenziato la corte territoriale che l’istanza di ricusazione era stata
formulata “sulla asserita ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 37 comma 1 lett.
a) cod. proc. pen. come novellato dalla sentenza 14.7.2000 n. 283 Corte
Costituzionale”; ed in effetti la circostanza non solo non è oggetto di
contestazione nel ricorso in esame ma trova conferma nell’esame dell’istanza
stessa, allegata agli atti.
Il presupposto per la ricusazione è dunque che il giudice, chiamato a decidere
sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto,
circostanza che non sussiste nel caso di specie, come lo stesso ricorrente
evidenzia, attesa la diversità delle condotte oggetto dei due processi, Omnia 1 e
Omnia 2, rispetto alle quali egli ravvisa una “connessione” (oggettiva,
soggettiva, probatoria).
In definitiva il ricorso risulta generico ed acritico rispetto alla ragione
fondamentale di rigetto dell’istanza.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al

2

Omnia 1, con valenza probatoria; che la partecipazione del consigliere Luzzo ad

versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore
,’Dott.
ott. Juigi Agostinac
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Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016

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