Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21598 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21598 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARATELLI MASSIMO nato il 04/07/1977 a ROMA

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8/7/2016, il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Velletri, in esito a giudizio abbreviato, condannava Caratelli Massimo
alla peni di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, avendolo
ritenuto responsabile dei seguenti reati: a) ex artt. 110 cod. pen., 2, 7, I.
895/67, perché in concorso con La Villa Michele deteneva illegalmente due armi
comuni da sparo; b) ex artt. 110 cod. pen., 23 I. 110/75, perché in concorso fra

309/90, perché in concorso tra loro e con finalità di cessione a terzi detenevano
illecitamente 12,724 gr. di cocaina; d) ex artt. 110, 81, 648 cod. pen., perché in
concorso fra lo ricettavano le armi di cui al capo a); e) ex artt. 110, 697 cod.
pen., perchè in concorso fra loro senza averne fatto denuncia all’autorità
detenevano 64 munizioni per arma comune da sparo.
Con sentenza del 17/2/2017, la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma del provvedimento citato, riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni 4,
mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen. e relativo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e). Il ricorrente
lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di disporre )
una consulenza volta ad accertare l’effettivo funzionamento delle armi di cui
all’imputazione. Tale accertamento avrebbe permesso una valutazione inversa
della sua colpevolezza, posto che agli atti non vi è prova che le armi fossero
funzionanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato
contiene adeguata motivazione rispetto al diniego della rinnovazione istruttoria
di cui all’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza di appello ha notato l’inutilità di
ulteriori accertamenti, posto che sulle armi erano già state effettuate prove di
funzionamento che non hanno rilevato difetti. A conclusioni analoghe, secondo il
giudice del merito, si poteva pervenire per le munizioni, sulla base delle
risultanze della perizia balistica.
In conclusione, deve affermarsi che il giudice del merito non è incorso in
alcun errore di diritto, ma ha esercitato legittimamente il proprio potere di
valutazione delle risultanze istruttorie, esprimendo il proprio libero
convincimento. Il ricorrente denunzia formalmente della motivazione, ma chiede,
2

loro detenevano le armi clandestine di cui al capo a); c) ex artt. 110, 73 DPR

in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda
processuale. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso
concreto ora in valutazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere

di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL. CONSIGLIERE ESTENSORE

e
l N”.2f
1

2

9- 01

condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma

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