Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21596 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21596 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BIASE GIANCARLO JUNIOR nato il 26/08/1993 a BATTIPAGLIA

avverso la sentenza del 30/06/2016 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 30/06/2016, il Tribunale di Salerno, su accordo delle
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Di Biase
Giancarlo Junior la pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 600,00 di
ammenda, riconosciute le generiche e la diminuente per la scelta del rito, in
ordine al reato ex art. 4 I. 110/75, per aver portato fuori della sua abitazione
senza giustificato motivo un coltello a serramanico lungo 23 cm, con lama di 11

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), in relazione all’art. 129 cod.
pen. Sostiene che il coltello avrebbe dovuto essere qualificato non come arma
ma come oggetto atto ad offendere, con conseguente applicazione della sola
pena pecuniaria; che non sono state considerate le condizioni per l’applicazione
dell’art. 129 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama è
qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall’art. 4 della I. n. 110
del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito
dall’art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all’assenza della punta acuta e
della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica
tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità
di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014 – dep.
14/05/2014, Teti, Rv. 259539).
Alla luce della citata giurisprudenza, deve ritenersi corretta sia la
qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito, sia la correlata
sanzione. Inoltre, il giudice ha dimostrato di aver tenuto conto della
insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.,
perché ha evidenziato che dal verbale di perquisizione e dal verbale di sequestro
in atti risulta che l’imputato è stato trovato in possesso del suddetto coltello.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
2

CM.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

/i
7

/L PRE NT

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA