Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21595 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21595 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECCIA MATTEO nato il 08/07/1979 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26/4/2016, la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza emessa il 18/4/2014 dal Tribunale di Foggia, con la quale Seccia
Matteo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con
le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, per i seguenti
reati: a) delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 9, comma 2, I. 1423/56; b) delitto ex
artt. 337, 61 n.2 cod. pen.; c) delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 9, comma 2, I.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato contiene motivazione
apparente, inidonea a rappresentare l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di
merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, che non
contestano in modo puntuale il contenuto del provvedimento impugnato. Il
ricorrente ha formulato generiche censure riguardanti la pretesa insufficienza
della motivazione rispetto alla valutazione delle prove, ma non ha indicato la
ragione in base alla quale il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere
inattendibili le dichiarazioni dei testimoni.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

1423/56; d) delitto ex art. 337 cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA