Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21594 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21594 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOTA VITO nato il 06/07/1990 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2/12/2016, la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza del 28/4/2016, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Tota Vito ritenuta la continuazione, applicato l’aumento per la recidiva e concessa la
riduzione per la scelta del rito – alla pena di anni 4 di reclusione ed C 6.000,00 di
multa, avendolo ritenuto responsabile dei delitti ex artt. 110 cod. pen., 2, 4, I.

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L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, formulando doglianze generiche, viene meno all’obbligo di
specificità dell’atto di ricorso, il quale non è idoneo a mettere in luce le eventuali
criticità della sentenza impugnata.
In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello
motiva adeguatamente circa il trattamento sanzionatorio, dando atto della
gravità dei reati e della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai
precedenti penali riportati nel certificato del Casellario giudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve affermarsi che il giudice di appello
ha fornito puntuale riscontro delle circostanze di fatto e degli elementi scelti

ex

art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

895/75, per avere illegalmente detenuto e portato un’arma da guerra, fucile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

y_ P/RES/IDENT

/9 e

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