Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21593 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21593 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGLIUCOLI LUCIO nato il 22/09/1974 a GROSSETO

avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2/12/2016, la Corte di appello di Firenze confermava la
sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo,
recante la condanna di Pagliucoli Lucio alla pena di anni tre di reclusione per i
reati di tentativo di furto aggravato in un ristorante e di due incendi in altri due
ristoranti.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 25, comma 2, Cost.,
125, 533, 546 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod.
proc. pen. La sentenza impugnata è stata emessa, rispetto ai reati di incendio, in
violazione dell’art. 192 cod. pen. Manca o è contraddittoria e manifestamente
illogica la motivazione in ordine alla sussistenza della prova indiretta.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 25, comma 2, Cost.,
125, 533, 546 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod.
proc. pen. La sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità penale
dell’imputato rispetto al tentativo di furto, non ha osservato le relative
disposizioni in ordine alla idoneità ed univocità degli atti. La motivazione è
mancante, contraddittoria, manifestante illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento in ordine agli elementi fondativi della
responsabilità dell’imputato per i reati contestati.
Le deduzioni attinenti alla conferma della responsabilità penale per i reati
ascritti riproducono, infatti, gli argomenti che sono stati prospettati nel gravame
di merito e ai quali la Corte di appello ha dato adeguate risposte. Il ricorrente
tende, invece, a provocare, esprimendo il proprio dissenso, una nuova generica
valutazione dei fatti che si traduce in inammissibile sindacato di merito, non
esperibile per legge con il ricorso per cassazione in presenza di un discorso
giustificativo della decisione non illegittimo, né viziato da alcun profilo di
manifesta illogicità in rapporto alle evidenze disponibili.
Il giudice del merito non è incorso in alcun errore di diritto, ma ha esercitato
legittimamente il proprio potere di valutazione delle risultanze istruttorie
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due motivi.

esprimendo il proprio libero convincimento e qualificando correttamente i fatti. Il
ricorrente denunzia formalmente sia violazione di legge, sia vizi della
motivazione, ma chiede, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame
nel merito della vicenda processuale. Tale riesame è precluso in sede di indagine
di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere
appurato se la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara
e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle
regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel

provata la responsabilità penale dell’imputato sulla base di alcuni filmati di
telecamere di sorveglianza, i quali mostrano il solo Pagliucoli passeggiare in
prossimità degli esercizi commerciali coinvolti, in orari compatibili con gli incendi.
Con riferimento al tentativo dì furto, la Corte di appello si basa, con plausibili
osservazioni, anche su dichiarazioni del titolare dell’esercizio coinvolto circa
comportamenti dell’imputato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma dì euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2017.

caso concreto ora ìn valutazione. La Corte di appello ritiene ragionevolmente

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