Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21592 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21592 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONE LEONARDO nato il 12/11/1972 a CASTELLANA GROTTE

avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23/9/2010, il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di
Bitonto, dichiarava Simone Leonardo colpevole dei reati di cui agli artt. 73,
commi 1, 1-bis, d.P.R. 309/90 (capo a) e 9, commi 1, 2, I. 1423/56 (capo b),
condannandolo alla pena stimata conforme a giustizia, ritenuta la recidiva e la
continuazione.
Con sentenza del 26/9/2016, la Corte di appello di Bari confermava la

b), diminuiva la pena.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il
vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125 e 444 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Esso espone motivi aspecifici che non
contestano in modo puntuale il contenuto del provvedimento impugnato. Il
ricorrente ha formulato generiche censure riguardanti la pretesa incongruità
della sanzione e la mancanza di motivazione. Inoltre, il ricorso è manifestamente
infondato: le argomentazioni contenute nel provvedimento risultano immuni da
vizi. Infatti, il giudice di appello ha dato conto sia dei criteri seguiti in ordine alla
rideterminazione della pena, sia delle ragioni alla base del diniego delle
circostanze attenuanti generiche. Con riferimento al trattamento sanzionatorio,
la Corte di appello rileva che deve ritenersi più grave il reato di cui al capo b), in
quanto punito con la reclusione da 1 a 5 anni, mentre la I. 79/2014 ha stabilito
per il reato di cui al capo a) la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
Con riferimento alle attenuanti generiche, i giudici di merito constatano,
rendendo adeguata motivazione, che vanno escluse in ragione dei gravi
precedenti a carico dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

sentenza di primo grado quanto alla responsabilità ma, ritenuto più grave il capo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL PRE,IgNly

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