Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21590 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21590 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIASECCA SALVATORE nato il 05/04/1959 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 8/3/2017, il Tribunale di sorveglianza di Catania
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Aiasecca Salvatore avverso il
provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza gli aveva negato la
concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre compreso tra il
31/1/2016 e il 31/7/2016. Il rigetto si basava su un rilievo disciplinare
conseguente a un diverbio tra il detenuto e un agente di custodia.

comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 39, 40, 54 I. 354/75.
Si deduce che il Tribunale non ha considerato lo scarso disvalore del fatto,
dimostrato dalla blanda sanzione irrogata del richiamo. Si lamenta che i giudici
abbiano dato rilievo ad un fatto occasionale, trascurando l’atteggiamento
globale, assolutamente positivo, tenuto dal condannato nel corso del semestre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La concessione della liberazione anticipata è rimessa al giudizio della
Magistratura di sorveglianza che, nel caso concreto, con apprezzamento di fatto
congruamente motivato, senza vizi logici né errori giuridici, ha ritenuto
l’insussistenza degli estremi per un provvedimento positivo, dando atto della
rilevanza del ricordato precedente disciplinare, qualificato come privo della
connotazione minimalista che il condannato vorrebbe attribuirgli.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606,

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