Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21589 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21589 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIACENTE ROSARIO nato il 29/07/1977 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 08/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 8/2/2017, il Tribunale di sorveglianza di Catania
rigettava l’istanza presentata nell’interesse del condannato Piacente Rosario per
ottenere la concessione della misura alternativa dell’affidamento terapeutico. Il
diniego era basato: sulla circostanza che il beneficio de quo era già stato
concesso e poi revocato a causa di gravi violazioni delle prescrizioni; sull’assenza
di elementi dimostrativi del fatto che il soggetto avesse acquisito nuova

I difensori dell’interessato hanno proposto ricorso per cassazione
richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 94 D.P.R. 309/90 e all’art. 125, n.3, cod. pen. Deducono che il Tribunale
di sorveglianza ha trascurato del tutto l’idoneità della misura al recupero
psicosociale del condannato ed alla prevenzione al pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
La concessione della misura dell’affidamento in prova è rimessa
all’insindacabile apprezzamento di fatto del Tribunale di sorveglianza, il quale nel
caso di specie ha congruamente spiegato, senza incorrere in alcun errore di
diritto né in illogicità manifesta, che la misura va negata, in assenza di elementi
attestanti che il condannato abbia acquisito consapevolezza della propria
immaturità dopo la revoca dell’affidamento terapeutico precedentemente
disposto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

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consapevolezza della propria immaturità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

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