Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21588 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21588 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICCOLI DANIELE nato il 16/10/1981 a TARANTO

avverso la sentenza del 20/05/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 20/05/2016, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
applicava nei confronti di Miccoli Daniele la pena di anni uno e mesi due di
reclusione, previo riconoscimento della recidiva e della diminuente per la scelta
del rito, in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, dlgs n. 159/2011, per aver
violato, allontanandosi dal comune di domicilio, la misura della sorveglianza

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
l’imputato, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 444 cod. pen. Deduce che la sentenza è carente di motivazione
in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, il ricorrente ritiene
che il Giudice per le indagini preliminari si sia limitato a descrivere il fatto, senza
soffermarsi sulle questioni di diritto che lo hanno indotto a ritenere congrua la
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato risulta correttamente qualificato in relazione alla sua materialità.
Nella motivazione della sentenza di patteggiannento, il richiamo all’art.
129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep.
16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). La sentenza impugnata risulta pienamente
rispettosa del citato principio, nonché del più generale obbligo di motivazione
semplificata gravante sul giudice del patteggiamento, il quale, nel caso di specie,
ha fondato la condanna anche sulla base del verbale di arresto in flagranza dal
quale emerge che il 16/01/2016 l’imputato veniva controllato mentre, sprovvisto
di patente, era alla guida di una Fiat Punto in contrada Campo dei Fiori in
Manduria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

speciale con obbligo di soggiorno in detto comune.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA