Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21587 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21587 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERDIERI OTTAVIO nato il 24/02/1983 a CASTELLANETA

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 15/12/2016, la Corte di appello di Lecce confermava la
sentenza emessa il 3/3/2015 dal Tribunale di Taranto, recante la condanna di
VeritIèri Ottavio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva infra-quinquennale, alla pena di mesi 6 di
reclusione, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., descritto al capo b),
commesso il 15/8/2009. All’imputato era stato contestato di avere usato

e Paradiso Francesco, per impedire la propria identificazione e quella degli altri
autori di violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi
boschivi. La Corte di appello, inoltre, dava atto che già il giudice di primo grado
aveva ritenuto di non doversi procedere in relazione al reato ex art. 651 cod.
pen., di cui al capo a), commesso il 15/8/2009, perché prescritto.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi.
Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, sul richiamo dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.,
sostenendo che il reato contestato non sarebbe configurabile, per mancanza
della messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Secondo il ricorso, l’imputato
avrebbe messo in atto un mero atteggiamento difensivo-passivo, concretizzatosi
nel porre le mani dietro la schiena, senza impedire ai pubblici ufficiali di compiere
l’attività di servizio in atto.
Con il secondo ed il terzo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. b),
e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione.
Sotto un primo profilo, si osserva che i giudici del merito non avrebbero
spiegato perché la recidiva comporti un allungamento dei termini prescrizionali
per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non anche per la contravvenzione
ex art. 651 cod. pen. In altri termini, il ricorrente lamenta che rispetto a due
diversi titoli di reato si sarebbe proceduto immotivatamente e contra legem
all’applicazione difforme delle regole sancite in materia di prescrizione. Sotto un
secondo profilo, si constata che essendo state ritenute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva, il reato ex art. 337 cod. pen. sarebbe da
considerare estinto, posto che la prescrizione è maturata in sette anni e mezzo.
Con il quarto ed il quinto motivo si richiama l’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, si lamenta che la condanna dell’imputato
si basa sulle dichiarazioni del testimone Cantore Nicola, le quali non troverebbero
riscontro nel materiale probatorio e, quindi, dovrebbero considerarsi inattendibili.
Sotto un secondo profilo, si osserva che la motivazione sarebbe apodittica, per
2

violenza e minaccia nei confronti degli agenti del Corpo Forestale Cantore Nicola

mancata spiegazione del perché non si è tenuto conto delle dichiarazioni dei testi
indicati dalla difesa, logiche, precise e concordanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso deve osservarsi come i giudici
di merito hanno ritenuto correttamente sussistenti tutti gli elementi integrativi

adottare un atteggiamento passivo, ma ha posto in essere sia atti tali da causare
la caduta in mare dell’agente Paradiso, sia azioni di divincolamento e
strattonamento, cioè condotte idonee a configurare l’elemento materiale
richiesto dall’art. 337 cod. pen., quando si concretizzano in un vero e proprio
impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale ed a
sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 6, Sentenza n. 35125 del
26/06/2003, dep. 04/09/2003, Rv. 226525). Nel caso di specie, la Corte
d’appello, basandosi sulle dichiarazioni del Cantore, ha dato atto che l’imputato,
avendo messo le mani dietro la schiena, avanzava verso gli agenti spingendoli
verso l’acqua.
Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve osservarsi
che la prescrizione non si era verificata al momento della sentenza di appello per
il reato di cui al capo b), avuto riguardo all’epoca di commissione. Ciò a
prescindere dalla recidiva che, comunque, dovrebbe considerarsi al fine della
prescrizione, pur se ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
Con riferimento al quarto ed al quinto motivo di ricorso, deve ricordarsi
come il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto l’analisi
della motivazione, qualora sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza
completezza e logicità (al punto da risultare meramente apparente perché
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice)
o qualora esponga linee argomentative talmente prive di coordinazione e carenti
dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere oscure le basi giustificative
della decisione. Nel caso in esame, la Corte di appello non è incorsa in alcun
errore di diritto, ma ha esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione
delle risultanze istruttorie, esprimendo il proprio libero convincimento, motivando
anche in relazione alla deposizione del teste Cantore. Al contrario, sono del tutto
generiche le doglianze contenute nel ricorso, che non spiega perché le
dichiarazioni dei testi a discolpa – peraltro non indicate specificamente avrebbero potuto portare a un giudizio assolutorio.

3

della fattispecie contestata, dando atto che l’imputato non si è limitato ad

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

P2( I NiT1

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA