Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21585 del 15/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21585 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANFREDI GIUSEPPE nato il 21/05/1946 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 12/1/2016, la Corte di appello di Napoli confermava il
provvedimento con il quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato
Manfredi Giuseppe colpevole del delitto ex art. 9 I. 1423/56, per essersi recato, il
18/3/2009, nel comune di Torre del Greco, contravvenendo in questo modo alle
prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel comune di Torre Annunziata, con recidiva reiterata infra-

aggravante, il Manfredi veniva condannato alla pena di un anno di reclusione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si
sostiene che i giudici del merito abbiano omesso una valutazione complessiva del
fatto e della personalità dell’autore, violando così i criteri stabiliti dall’art. 133
cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi non specifici: il
ricorrente si limita a dolersi dell’incongruità del trattamento sanzionatorio senza
però indicare con precisione quali sarebbero gli elementi che avrebbero
permesso di pervenire ad un giudizio diverso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

quinquennale. Concesse le attenuanti considerate equivalenti alla contestata

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