Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21585 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21585 Anno 2016
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAFINE OMAR N. IL 01/01/1978
avverso l’ordinanza n. 99/2015 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
04/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
~sentite le conclusioni del PG Dott. et
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Data Udienza: 05/06/2015

FATTO E DIRITTO

1. Safine Omar, sottoposto ad indagini in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e
80, comma 2 del d.P.R. n. 309/1990, 81, comma 2 e 110, cod. pen. ricorre
avverso l’ordinanza del 4/2/2015, depositata il 6/2/2015, con cui il Tribunale di
Milano in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettò il ricorso proposto
dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. di Milano dell’1/1/2015, con la quale
era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei di lui confronti, rimasto

2. Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, denunzianti violazione degli
artt. 309, commi 5 e 10, 96 e 203, comma 3, in correlazione con gli artt. 178,
lett. c) e 179, cod. proc. pen. e vizio motivazionale, il ricorrente, premetteva che
in data 27/9/2014 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare dal GIP di
Lodi, rimasta ineseguita per la latitanza dell’indagato; che la predetta ordinanza
era stata confermata dal Tribunale del riesame, il quale aveva con il medesimo
provvedimento dichiarato l’incompetenza territoriale del GIP di Lodi; che, di
conseguenza, il fascicolo era stato trasmesso, il 29/12/2014, al GIP di Milano,
perché procedesse alla rinnovazione della misura; che, tuttavia, non veniva
allegata agli atti la nomina del Difensore di fiducia, depositata il 23/12/2014;
che, pertanto, si era fatto luogo a nomina di un Difensore d’ufficio, al quale, il
7/1/2015, era stata data notifica dell’avviso di deposito ex art. 293, comma 3,
cod. proc. pen., dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 27, cod. proc. pen. dal
GIP di Milano, in data 1/1/2015; che il predetto Difensore d’ufficio aveva
proposto tempestiva richiesta di riesame e che sempre allo stesso veniva
notificato l’avviso dell’udienza da tenersi davanti al Tribunale del riesame il
4/1/2015; che solo in data 2/2/2015 la competente Procura della Repubblica
aveva provveduto a trasmettere l’atto di nomina fiduciaria; che il Difensore di
fiducia, presente all’udienza camerale del Tribunale del riesame, aveva eccepito
l’inefficacia e la nullità dell’ordinanza impugnata.
Ciò premesso in questa sede viene dedotta la violazione delle norme sopra
indicate in quanto, pur rientrando la nomina del difensore fra gli atti a valenza
interna al procedimento, le eventuali omissioni, pur non sanzionate direttamente
a mente dell’art. 309, commi 5 e 10, tuttavia

<>, in quanto la violazione si era concretizzata nel fatto che
l’incombente era stato espletato nei confronti di soggetto non legittimato (il

Peraltro, il Tribunale era incorso in evidente contraddizione in quanto, per un
verso, aveva affermato che la procura non integrava valida nomina difensiva, per
altro verso che il nominato Difensore fiduciario aveva comunque esercitato le sue
funzioni, così stimando legittimo il suo intervento e, tuttavia, qualificando come
legittimo il Difensore d’ufficio, il quale non era comparso. Doveva, invece,
constatarsi che all’udienza del 4/2/2015 l’indagato non risultava assistito <

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