Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21584 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21584 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MITA GIUSEPPE nato il 17/06/1957 a GRAVINA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 04/05/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 15/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 4/5/2015, la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza emessa il 17/4/2007 dal Tribunale di Bari che, in esito a giudizio
abbreviato, aveva dichiarato Mita Giuseppe colpevole del delitto ex art. 9,
comma 2, I. 1423/56, condannandolo, con la diminuente per la scelta del rito,
alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata

il 6/4/2007 un apparecchio telefonico, le prescrizioni inerenti alla misura della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bari.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma
1 lett. b), in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici del
merito avrebbero errato nel non dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di
motivazione, sostenendo che i giudici del merito si sarebbero limitati a ricostruire
il fatto illecito senza indicare le ragioni per le quali il Mita dovrebbe ritenersi
penalmente responsabile. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia
dichiarato l’imputato colpevole in virtù del semplice verificarsi del fatto storico possesso di un telefono cellulare – omettendo di tenere conto dell’entità, dei
motivi e delle circostanze che hanno dato origine alla violazione. Al riguardo si
osserva nel ricorso che l’imputato è affetto da grave cardiopatia ischemica,
dunque il telefono cellulare serviva per allertare, in caso di necessità, il personale
medico e/o i familiari, non anche per progettare attività criminose. Con il terzo
motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, che sarebbe ingiusto e sproporzionato. La
motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto assente in proposito e,
quindi, sarebbe impedito al ricorrente di verificare l’applicazione dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., nonché di comprendere la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche nonostante la tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo deve osservarsi, come già rilevato in
appello, che il reato non può considerarsi estinto per intervenuta prescrizione,
avuto riguardo alla contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

2

infraquinquennale. All’imputato era stato contestato di avere violato, detenendo

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la
motivazione apparente è ravvisabile soltanto quando il testo sia del tutto avulso
dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di
asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti
i casi nei quali il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione
adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n.
9677 del 14/07/2014 – dep. 05/03/2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100).
Nel caso di specie, l’iter logico argomentativo posto alla base della decisione

constatato che l’atto di gravame, omettendo di confutare gli argomenti della
decisione di primo grado, era generico; in secondo luogo, la Corte d’appello ha
osservato che il ricorrente si è limitato ad asserire precarie condizioni di salute,
senza però dimostrarne la reale esistenza, contravvenendo in questo modo ai
principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale riconosce in capo a
chi invoca lo stato di necessità un preciso onere di allegazione (cfr. Sez. 5,
Sentenza n. 8855 del 30/01/2004 Ud. Rv. 228755). La Corte di appello, dunque
ha esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione delle risultanze
istruttorie, esprimendo il proprio libero convincimento.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, è opportuno richiamare alcuni
principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento
sanzionatorio. Innanzitutto, è stato spiegato che, nel caso in cui venga irrogata
una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e
dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al
criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015,
Scaramozzino, Rv. 265283). Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione
del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena,
allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti
nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art.
133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e
altri, Rv. 258410). Alla luce dei principi summenzionati, la sentenza impugnata
risulta scevra da vizi motivazionali: il giudice di appello, dopo aver osservato che
in primo grado erano state già concesse le attenuanti generiche e che la pena
era stata calcolata partendo dal minimo edittale, ragionevolmente ha ritenuto
congruo il trattamento sanzionatorio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
3

risulta immune da qualsivoglia censura: i giudici del merito hanno in primo luogo

n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

E

f

ID NTy(
i

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA