Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21583 del 15/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21583 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL REGNO MICHELE nato il 09/08/1956 a BARONISSI
avverso la sentenza del 29/04/2016 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 15/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/04/2016, il Tribunale di Salerno, riconosciute le
attenuanti generiche, condannava Del Regno Michele alla pena di euro 200,00 di
ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ex art. 20-bis, comma 2, I.
110/75, accertato il 7/4/2012. All’imputato era stato contestato di aver
consegnato alla madre, sprovvista di licenza rilasciata dall’autorità di P.S., le
armi e le munizioni da lui regolarmente detenute e dichiarate al Comando
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, in difesa
dell’imputato, deducendo scorretta qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente formula doglianze generiche ignorando del tutto le
argomentazioni della sentenza impugnata, che ha correttamente qualificato ai
sensi dell’art. 20-bis, comma 2, I. 110/75 la condotta dell’imputato il quale,
riponendo delle armi in un guardaroba all’insaputa della madre – soggetto
impaurito dalle armi e quindi imperito nel loro maneggio – è venuto meno al
dovere di impedire l’impossessamento delle armi da parte di soggetto che non è
in grado di maneggiare le armi adeguatamente.
Per
completezza,
deve
notarsi
che
l’inammissibilità
originaria
dell’impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi,
impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione e, quindi,
non consente di affermare la prescrizione del reato, nonostante il tempo
trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità (Sez. 7, n.
6935 del 17/04/2015 – dep. 23/02/2016, Azzini, Rv. 266172).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
Stazione dei Carabinieri di Baronissi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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