Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21582 del 06/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21582 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona

nel procedimento pendente nei confronti di:
Rotelli Sabatino, nato il 19/08/1966
Pompei Adelchi, nato il 30/12/1942

avverso la sentenza n. 89/2014 del 02/07/2015 del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Pierluigi Acciaccaferri per Pompei Adelchi, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 06/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Giudice di Pace di Ascoli Piceno con sentenza emessa in data 2 luglio
2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rotelli Sabatino e di
Pompei Adelchi, in relazione al reato di lesioni colpose ad essi contestato a titolo
di concorso come commesso ai danni di Castelli Liliana il 16 luglio 2012 in Valle
Castellana, per essere il reato estinto a seguito dì remissione tacita di querela e
di successiva accettazione tacita, condannando i querelati al pagamento delle

2.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona deducendo
violazione dell’art. 152 c.p.
Al riguardo il PM ricorrente fa presente che il Giudicante, in contrasto con
la prevalente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la mancata
comparizione della persona offesa costituisse remissione tacita di querela e sulla
base di tale erroneo presupposto aveva ritenuto estinto il reato per intervenuta
remissione di querela. Aggiunge che parte della giurisprudenza di legittimità
ravvisa una remissione tacita di querela soltanto nel caso in cui (non ricorrente
nella specie) la persona offesa non comparsa fosse stata previamente
espressamente invitata a comparire dal giudice, con avvertimento che alla
successiva udienza la sua eventuale assenza sarebbe stata interpretata come
rimessione tacita di querela. Sottolinea che nel 2008 le Sezioni Unite (cfr. sent.
n. 46088 del 30 ottobre 2008, Viele, Rv. 241357) hanno avuto modo di precisare
che, nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione
disposta dal PM ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del
querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta
concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto
incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la
remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen..
In definitiva, secondo il PM ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe
illegittima in quanto la mancata comparizione del querelante non costituisce fatto
incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, dunque, non integra
remissione tacita della stessa.

3. Il ricorso è fondato.
Come esattamente dedotto dal Pubblico Ministero ricorrente, la decisione
impugnata si ancora ad un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa
Corte di legittimità.

2

spese processuali.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che “nel procedimento davanti al
giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20
D.Lgs. n. 274 del 2000” – come nel caso che occupa – “la mancata comparizione
del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata
ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non
costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da
integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen.
(sent. n. 46088 del 30/10/2008, P.M. in proc. Viele, rv. 241357).

7891 del 15/12/2015, dep. 2016, Proba Giovanna) che la sanzione
dell’improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è
positivamente disciplinata nell’ordinamento vigente solo nel caso previsto dal
combinato disposto degli art. 21, 28 e 30 del D.Lgs. n. 274 del 2000
(disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace); e che, al di fuori di
questa specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale
profilo delineato dall’art. 152 c.p., non è affatto previsto dalla legge che la
mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del
giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione penale per
ritenuta remissione tacita della querela.
Siffatta conseguente sanatoria non è in alcun modo contemplata e
disciplinata nell’ordinamento vigente.
Com’è noto, infatti, l’art. 152, co. 2 cod. pen., dopo aver premesso che
“la remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la remissione
extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il
querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella
querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti” cioè di comportamenti
che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza
delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati nel limbo di eventuali
stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”.
Nella specie, secondo quanto si rileva dall’impugnata sentenza, l’unico
comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza del
querelante, ossia un fatto che va correttamente situato solo nel processo; prima
di questo fatto non risulta alcun altro “fatto”, dal quale detta mancata
comparizione possa essere considerata come effetto, consequenziale e logico, di
remissione.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con
trasmissione degli atti al Giudice di pace di Ascoli Piceno (in persona di giudice
diverso da quello che ha emesso la decisione impugnata) per il giudizio.

3

E questa Sezione ha avuto modo, anche di recente di precisare (sent. n.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Ascoli Piceno

Così deciso il 06/05/2016

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