Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21581 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21581 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEMERANO CARMELO nato il 28/09/1961 a OSTUNI

avverso la sentenza del 19/01/2017 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19/1/2017, emessa ex artt. 444 cod. proc. pen., il Giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari applicava a Semerano Carmelo la
pena di anni 4 di reclusione e 5.000,00 euro di multa, in relazione ai reati di cui
agli artt. 81 cod. pen., 4 I. 895/67, 23, comma 3, I. 110/75, 648 cod. pen.
Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen., in

atto della conformità dell’accordo intervenuto fra le parti, è venuto meno
all’obbligo di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso contiene doglianze non ammesse nel giudizio di legittimità e
comunque generiche ed infondate, poiché espone considerazioni critiche del tutto
assertive, non sostenute da analitica esposizione delle ragioni di fatto e dei
presupposti di diritto che dovrebbero sorreggerle.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce istituto
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero raggiungono un
accordo negoziale che ha per oggetto la qualificazione giuridica della condotta
contestata, la concorrenza di circostanze, la comparazione fra le stesse e l’entità
della pena da applicare. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, una volta verificata non sussistente l’evidenza di una delle cause di
non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
pronuncia n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, e dalla successiva consolidata
giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di motivazione, imposto al giudice dagli
artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. per tutti provvedimenti giurisdizionali,
opera anche per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti,
ma per questa tipologia di pronuncia le modalità del suo assolvimento
differiscono e si caratterizzano per la tecnica sintetica e semplificata di redazione
e per l’obbligo di l’esplicitare l’avvenuto compimento delle verifiche demandate al
giudice ed il relativo esito, circa la legalità dell’accordo negoziale anche in
riferimento all’applicazione ed alla comparazione delle circostanze, il cui
accertamento resta sottratto alla disponibilità delle parti medesime. Ne consegue
che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., alle parti non è consentito rimettere in discussione profili
2

relazione agli artt. 444, 125 cod. pen. Il giudice del merito, limitandosi a dare

oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena, tranne
che la stessa sia illegale, o alla configurabilità di aggravanti o attenuanti non
considerate o contemplate nell’accordo pattizio

(ex multis: Cass., sez. 3, n.

30.11.1995, Canna, rv. 203284; sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, P.G. in proc.
Cacciatori, rv. 227718; sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, P.M. in proc. Scafidi,
rv. 232844; sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, P.G. in proc. Valetta, rv. 228405;
sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, rv. 254980). Costituisce, infatti,
principio ormai pacificamente affermato in sede di legittimità quello per cui, ìn

consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, recepito
in sentenza, l’impugnazione è ammessa soltanto a fronte della sua illegalità. A
tal fine è insufficiente dedurre il non corretto uso del potere di controllo del
giudice o l’omessa indicazione dei criteri valutativi a giustificazione
dell’accoglimento dell’accordo sanzionatorio delle parti, motivazione che
potrebbe anche essere mancante oppure basata su argomenti diversi da quelli
indicati dalle parti; è piuttosto richiesto che l’esito finale del procedimento di
calcolo o della comparazione delle circostanze risulti non conforme a legge (Cass.
sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, rv. 228047; sez. 6, n.
42837 del 14/05/2013, P.G. in proc. Zaccaria, Rv. 257146; sez. 6, n. 44909 del
30/10/2013, P.G. in proc. Elmezleni, rv. 257152; sez. F, n. 33473 del
20/08/2009, P.G. in proc. Faccilongo, rv. 244600).
Nel caso in esame, il recepimento dell’accordo raggiunto dalle parti non è
inficiato da patenti illegalità e non può essere censurato e rimosso per effetto di
una diversa valutazione di opportunità o di congruità. Il giudice del merito non
ha compiuto alcuna violazione di legge e ha dato conto sia della insussistenza di
ragioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce
delle risultanze delle indagini e, in particolare, delle risultanze di una
perquisizione, per mezzo della quale furono trovate armi, caricatori e munizioni
su un’autovettura a bordo della quale il Semerano viaggiava; sia della
valutazione di congruità della pena richiesta, sulla base dei criteri di cui all’art.
133 cod. pen. La decisione impugnata è anche conforme al principio di diritto
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti della motivazione semplificata della sentenza,
dare conto della sussistenza della continuazione e del criterio seguito per
l’individuazione del reato più grave rispetto al quale opera l’aumento di pena.
(sez. 4, n. 22721 del 04/02/2016 – dep. 30/05/2016, P.M. in proc. Galvagno, rv.
267173).

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materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del prìncipìo dì diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

D611 /LI

P.Q.M.

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