Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21580 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21580 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRIDI SLIM nato il 11/11/1966

avverso l’ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Dridi Slim ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito indicato
in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il 28/2/2017, recante
il rigetto della sua istanza tendente ad ottenere l’ammissione alla misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per
cassazione. Con il primo motivo, si lamenta errata e contraddittoria valutazione

il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), e), cod.
proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza può, anche in assenza di specifica
richiesta, concedere la misura della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo, si ricorda che il controllo affidato al
giudice di legittimità può avere come oggetto la verifica circa la violazione di
disposizioni dì legge e l’analisi della motivazione, che può essere affetta da
patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza
completezza e logicità (al punto da risultare meramente apparente perché
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguìto dal giudice)
o qualora esponga linee argomentative talmente prive di coordinazione e carenti
dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere oscure le basi giustificative
della decisione.
Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di
diritto nel ritenere di non ravvisare i presupposti per la concessione del beneficio
dell’affidamento in prova, atteso che dalle relazioni dell’UEPE emerge
l’indisponibilità del detenuto ad intraprendere un sincero percorso di revisione
critica delle condotte illecite poste in essere e ad accettare alcun intervento
specialistico volto a risolvere i problemi di alcol dipendenza e ludopatia.
Con riferimento al secondo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale di
sorveglianza può concedere una misura alternativa diversa da quelle richieste
nell’istanza, nell’esercizio del potere di valutazione di valutazione delle risultanze
istruttorie e, dunque, esprimendo il proprio libero convincimento, ne ritenga
sussistenti i presupposti.
Dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato si evince
implicitamente come gli elementi critici ravvisati nella personalità del condannato

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circa ì presupposti per la concessione del beneficio dell’affidamento in prova. Con

abbiano fatto ritenere al Tribunale di sorveglianza che la misura alternativa della
detenzione domiciliare non è idonea nel caso in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

/

dell’impugnazione.

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