Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2158 del 17/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2158 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARY MALAW N. IL 12/07/1962
avverso la sentenza n. 85/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 17/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17 dicembre 2015
Il Presidente

La difesa di Gary Malaw propone ricorso avverso la sentenza del 19/02/2015 con la quale il
Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90, 337, 582-585 cod.pen.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e carenza di motivazione sulla determinazione della pena,
per la mancata valutazione di applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di interesse, all’atto in cui contesta
l’applicazione di una pena intervenuti negli esatti termini richiesti con l’istanza proposta. In
particolare, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di
motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata,
dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art.
444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla
applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 7401 del
31/01/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
Né può denunciarsi violazione di legge sul punto, atteso che non sussiste illegalità della pena, per
effetto della mancata applicazione di una attenuante le cui condizioni di applicabilità attengono a
valutazioni del fatto, di natura opinabile e discrezionale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA