Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2158 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2158 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Petruzzi Tommaso, nato a Taranto li 4.2.68
imputato art. 291 bis D.P.R. 43/73
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto dell’8.5.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 6 di reclusione e 1000€ di multa in ordine al reato di cui all’art. 291 bis D.P.R.
43/73;
Rilevato che la presente impugnazione censura – testualmente – il fatto che il giudice
non abbia “applicato una pena più contenuta e proporzionale al fatto”;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che in tema di patteggiamento, questa S.C. ha chiarito da
(Sez. V, 20.9.99, Espinola Vergara Tegualda de la Mercedes, Rv. 214482) — e quindi ribadito più volte (ex
Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405) — che “la parte non può dolersi della misura della pena

subito
multis:

Data Udienza: 16/11/2012

”patteggiata”, a meno che si versi in ipotesi di pena Negale” ( v. anche Sez. III, 27.3.01, Cillbertl, Ftv,
219852).

Considerato che, nella specie, il giudice, come era suo preciso compito, non ha fatto
altro che verificare la giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa
pena da esse concordata.
Posto che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1500 E;

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente

P.Q.M.

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