Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21579 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21579 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLDANO SALVATORE nato il 18/04/1953 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 9/3/2015, il Tribunale di Sciacca condannava Soldano
Salvatore alla pena di due anni, undici mesi, quindici giorni di reclusione, euro
24.750,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti reati in
continuazione: a) artt. 81 cod. pen., 1, 2, 7 I. 895/67, perché con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso introduceva nello Stato Italiano e
deteneva illegalmente un’arma comune da sparo; b) artt. 81 cod. pen., 1, 2, 7 I.

deteneva presso la sua abitazione due armi comuni da sparo; c) artt. 81, 697,
primo comma, cod. pen., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso deteneva presso la sua abitazione armi e munizioni; d) artt. 81, 699,
secondo comma, cod. pen., perché con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso portava fuori della sua abitazione due pugnali; e) artt. 81 cod.
pen., 4 I. 110/75, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso portava fuori della sua abitazione due coltelli a serramanico e uno a
lama fissa.
Con sentenza del 21/11/2016, la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Soldano dal reato di cui al
capo b) e, unificati i restanti reati sotto il vincolo della continuazione ritenendo
più grave il capo a), concedeva le circostanze attenuanti generiche,
determinando la pena in un anno, sei mesi di reclusione ed euro 5.150,00 di
multa.
Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 15, 84, 133 cod. pen. Deduce che la Corte non solo ha violato
il principio ne bis in idem sostanziale, ma ha applicato una pena eccessiva, in
violazione dell’art. 133 cod. pen.; inopinatamente, ha errato nel non ritenere il
concorso apparente di norme e nel rigettare le doglianze difensive relative
all’erronea applicazione di aumenti di pena per: continuazione interna ex art. 81
cod. pen. tra le condotte di cui al capo a); continuazione esterna per quelle di cui
ai capi capi c), d), e).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con riferimento alla continuazione interna, il ricorrente ritiene che il
giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare assorbita la violazione meno grave
di detenzione di armi in quella più grave di importazione di armi. La doglianza,
però, è manifestamente infondata. Il reato di importazione di un’arma concorre
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895/67, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

con quello di detenzione della stessa, trattandosi di ipotesi diverse previste da
norme distinte che tutelano beni giuridici diversi (Sez. 1, n. 3741 del 24/02/1983
– dep. 26/04/1983, HAMELINE, Rv. 158673).
Con riferimento alla continuazione esterna, il ricorrente ritiene che, in
virtù del principio di specialità, tra i reati sub c), d), e) si dovrebbe configurare
solo un concorso apparente di norme. Anche questa doglianza è manifestamente
infondata: l’affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma
comporta, in assenza di prova contraria, l’affermazione di responsabilità per il

costituisce il normale antecedente logico del primo, sicché è ravvisabile il
concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano
distinte ipotesi delittuose (Sez. 2, n. 3998 del 13/01/2010 – dep. 29/01/2010, Di
Leo, Rv. 246427). E gli stessi argomenti valgono per gli ulteriori reati in
relazione ai quali il ricorrente ha criticato gli aumenti: la condotta riguardante il
porto dei pugnali è diversa sul piano giuridico rispetto a quella di porto di coltelli,
avuto riguardo alla diversa offensività dei diversi oggetti.
Sono manifestamente infondate anche le censure concernenti presunte
violazioni dei criteri ex art. 133 cod. pen. Il ricorso postula generiche carenze
motivazionali della sentenza impugnata, ma chiede, in realtà, la rilettura del
quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale. Tale riesame
è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale della sentenza
impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia
saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del
compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione, in cui
la sentenza impugnata richiama í criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

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connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

g7;

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

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