Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21578 del 17/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21578 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRAMI ELVIS nato il 03/01/1983
avverso l’ordinanza del 21/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 17/11/2017
RITENUTO IN FATTO
Bajrami Elvis ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito indicato
in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma 21/2/2017, recante il
rigetto dell’istanza dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
relazione all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., per mancata esposizione dei
motivi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Bajrami Elvis al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.
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I CONSIGLIERE ESTENSORE
L’impugnazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), in